Nuovo Regolamento "de minimis": soglia a 300.000 euro dal 2024

Il Regolamento (UE) 2023/2831 è in vigore dal 1/1/2024 al 31/12/2030

 
unione europea

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2831 in tema di aiuti "de minimis" che ha sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il nuovo Regolamento 2023/2831 resterà in vigore per sette anni, cioè fino al 31/12/2030.

Tra le principali novità si segnala che ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro. Un'altra importante novità è che il periodo da prendere in considerazione per verificare il rispetto del massimale non si riferisce più agli ultimi tre esercizi finanziari, ma agli ultimi tre anni, intesi come periodi di 365 giorni. Restano invariate le principali caratteristiche del "de minimis":

  • è applicabile sia alle PMI che alle grandi imprese;
  • gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi;
  • la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond "de minimis" non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica. 

Sarà istituito un registro di incentivi a livello europeo. La nozione di "impresa unica" rimarrà fondamentale per stabilire il massimale degli aiuti assegnabili alle aziende facenti parte di un gruppo. Ogni nuova concessione di aiuti richiederà una valutazione dell'ammontare totale degli aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti. 

Per un periodo di sei mesi dalla sua entrata in vigore, alcuni aiuti potranno continuare ad essere erogati in base alla normativa attuale. Il limite triennale di 200.000 euro per impresa previsto dal regolamento in scadenza verrà sostituito da un limite di 300.000 euro per un'unica impresa nel corso di tre anni. Gli aiuti "de minimis" saranno considerati concessi non appena all'impresa sarà garantito il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data effettiva di erogazione. Nel caso di superamento del limite massimo, i nuovi aiuti non potranno usufruire dello stesso trattamento. Il nuovo regolamento sarà valido fino al 31 dicembre 2030 e prevede anche l'istituzione di un registro centrale degli aiuti aziendali a livello europeo, utilizzabile dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2026.

Il periodo di tre anni da considerare per valutare il rispetto del nuovo regolamento sarà calcolato su base mobile. Ogni nuova concessione di aiuti richiederà una valutazione dell'ammontare totale degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti. Sarà fondamentale comprendere l'impatto di questo cambiamento normativo, poiché il regolamento attuale tiene conto solo degli aiuti concessi nell'anno finanziario in corso e nei due precedenti.

La verifica del limite massimo degli aiuti terrà conto del concetto di "impresa unica", che comprende aziende legate da relazioni di collegamento. Queste relazioni possono essere determinate dal possesso della maggioranza dei diritti di voto, dal potere di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione, o dall'esercizio di un'influenza dominante tramite contratto o clausola statutaria. Anche le aziende azioniste o socie possono essere considerate parte di un'unica impresa se, attraverso accordi con altri azionisti o soci, controllano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa.

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (PDF)

 

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