Sicurezza in azienda e formazione: le modifiche al D.lgs 81/08
Numerose e rilevanti le novità in materia di formazione per sicurezza in azienda, introdotte dalla legge 215/2021, di conversione del Decerto 146/2021, il cosiddetto "Decreto Fiscale".
La legge ha infatti modificato alcuni aspetti del D.lgs 81/08, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, relativi a:
- revisione dei contenuti formativi sulla sicurezza (figure interessate, contenuti, modalità di erogazione),
- prove di verifica delle attività,
- addestramento quale modalità efficace per la prevenzione degli infortuni,
- nuova cadenza dell'aggiornamento dei corsi formativi che si preannuncia biennale.
La maggior parte di queste previsioni entrerà in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.
Entro questa data infatti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un Accordo nel quale provvederà all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi in materia di formazione in modo da individuare:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nella legge 215/2021 viene precisato che l’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e si prevede l’esercitazione estesa alle procedure di lavoro in sicurezza.
La legge ha introdotto questa precisazione all’interno dell’articolo 37 comma 5 del D.lgs 81/08, che già prevedeva che l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Ricordiamo che questa previsione si aggiunge a quella già contenuta nell’art. 2 del D.lgs 81/08 che definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
Tra le novità e le modifiche introdotte dalla legge 2015/2021, anche l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico. Si dispone inoltre una stretta sulla cadenza della formazione di aggiornamento per i preposti che dovrà ora avvenire ogni 2 anni e tutte le attività formative a loro riferite dovranno svolgersi in presenza.
All’articolo 37 del D.lgs 81/2008 viene infatti introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Per quanto riguarda i corsi di formazione base e aggiornamento dei preposti, in attesa di introdurre le modifiche previste dalla legge che diventeranno operative entro il 30 giugno 2022 con gli Accordi Stato-Regioni, il Servizio Formazione Artser ricorda che è possibile iscriversi ai corsi base e aggiornamento già programmati: