Infortunio di un lavoratore non formato: la Cassazione conferma la responsabilità dell'imprenditore
Affrontando il caso di un capo squadra che nel corso di un’operazione aveva subito un grave infortunio da cui è in seguito derivato il decesso, la Sentenza 39489/2022 della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2022 evidenzia importanti orientamenti nell’ambito della sicurezza sul lavoro e delle responsabilità del datore di lavoro.
Rigettando il ricorso del datore, condannato per omicidio colposo dalla Corte d’Appello di Napoli, la Cassazione ha infatti sottolineato come il dipendente non fosse stato debitamente formato per l’attività richiesta.
In particolare, di fronte all’obiezione che il gap formativo non esistesse in ragione dell’esperienza maturata sul campo dalla vittima e del suo profilo professionale, i giudici hanno ricordato che “in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore”.
Il titolare di un’azienda viene ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo a seguito del decesso di un suo dipendente, con mansioni di caposquadra, avvenuto a causa di un sinistro occorso nel cantiere dove la società operava.
In particolare, la Corte d’Appello ha incolpato il medesimo di omessa formazione e informazione del prestatore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.
La Suprema Corte – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il datore risponde dell'infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla formazione dei dipendenti in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui le stesse devono essere svolte.
Ne consegue che, ove l’imprenditore non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore ogniqualvolta l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.
Secondo i Giudici, infine, la predetta attività di formazione del lavoratore non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del medesimo, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la condanna per violazione della normativa antinfortunistica.