Attrezzature di lavoro e formazione: gli obblighi del datore di lavoro

Cosa prevede il Dlgs 81/08 e l'Accordo Stato - Regioni del 2012. Le novità nella bozza del nuovo Accordo 2024.

 
sicurezza gru (1)

Per quali attrezzature i lavoratori addetti al loro utilizzo hanno l’obbligo di formazione e addestramento?

Sulla formazione dei lavoratori in azienda il D.lgs. 81/08 prevede che i lavoratori ricevano una formazione in merito alla loro sicurezza e ad alcuni rischi specifici, ma prevede anche l’obbligo di formazione e addestramento per l’utilizzo di lavoro che utilizzano. Anche il datore di lavoro che usa queste attrezzature deve seguire i corsi di formazione. L’Accordo Stato - Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori, oltre agli obblighi del datore di lavoro

La bozza dell'Accordo Stato - Regioni del giugno 2024 non ha previsto sostanziali variazioni relativame alla formazione sulle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione. La novità principale è rappresentata dall'introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature: carriponte (4 ore di teoria e 10/11 di pratica), caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) (4 ore di teoria e 4 di pratica), macchina agricola raccoglifrutta (CRF) (4 ore di teoria e 4 di pratica). L'aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore per la parte pratica. 

Cosa prevede l'Accordo Stato - Regioni del 2012

L’Accordo Stato - Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • gru a torre
  • gru mobile
  • gru per autocarro
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • trattori agricoli e forestali
  • macchine movimento terra
  • pompa per calcestruzzo

L'Accordo Stato - Regioni specifica anche i soggetti formatori, la durata e i requisiti minimi di validità della formazione: la formazione e l’addestramento devono avere essere tracciabili e attestabili con prove documentali (verbali o registri di presenza, citazione dei contenuti e argomenti del corso, esercitazioni, test finale di apprendimento).

L’Accordo ha introdotto obbligo di partecipazione a questi specifici corsi, ma ciò non esime il datore di lavoro dall’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori circa l’utilizzo di altre attrezzature anche se non elencate nell’Accordo. La formazione deve essere fatta in tutti i casi in cui sono richieste conoscenze e capacità professionali, senza le quali il lavoratore sarebbe esposto ad un rischio troppo alto. Come anticipato il Dlgs 81/08 lo indica chiaramente.

L’art. 71 indica infatti che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.

L’art. 37 prevede che l’addestramento venga effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve provvedere a informare, formare e addestrare il personale che si appresta a svolgere un lavoro che, per sua natura, presenta dei rischi specifici o particolari. Sarà sua cura organizzare una formazione adeguata in relazione ai rischi valutati nella sua attività, alle sue conoscenze e a quelle dei lavoratori.
 

Per ogni informazione sugli obbligghi obbligo formativi e per prenotare corsi anche per specifiche esigenze aziendali contatta i Consulenti della Formazione.

 

 

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