► DVR: ogni quanto deve essere aggiornato?
Il documento deve essere aggiornato ogni volta che intervengano i seguenti cambiamenti:
- significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, cambiamenti nel ciclo produttivo, ristrutturazioni, traslochi, trasferimento dell’azienda, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
La legge non indica una scadenza, l’importante è che il DVR rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda. Non serve realizzarlo da capo ma integrarlo con i nuovi rischi.
Visto che alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc.) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 anni) il consiglio è quello di effettuare una revisione ogni 3 o 4 anni.
In ogni caso di rielaborazione vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
► Perché è importante verificare sempre l'attualità del DVR?
Anche se non si sono verificati importanti cambiamenti nell'organizzazione aziendale, può succedere che siano uscite novità che riguardano nuovi rischi, vengano introdotte nuove modalità di valutazione dei rischi, sia opportuno adottare nuove procedure di sicurezza che prima non si erano ritenute necessarie, alcune mansioni necessitano di sorveglianza sanitaria.
► Cosa non deve mai mancare nel DVR?
I contenuti del documento di valutazione dei rischi sono indicati all'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/08 e sono:
- una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
- la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
- la descrizione delle procedure volte ad attuare le misure di prevenzione, con l'indicazione di quali figure devono occuparsene;
- l'individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
- l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
- una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
- una menzione e una valutazione dello Stress correlato al lavoro specifico;
- la data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.
► DVR: quando è obbligatorio?
La redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente. Sono esonerati dalla stesura del DVR i liberi professionisti, le imprese individuali, le aziende con un solo socio lavoratore, le ditte familiari.
In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni.
► Quali sono le sanzioni per la mancata elaborazione del DVR?
In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l'elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica - ASL, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro - possono predisporre sanzioni che vanno da € 3.000 fino a € 15.000 a carico del datore di lavoro, e pene detentive fino a 8 mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell'attività.