Ferie collettive: comunicazione ai lavoratori
I contratti collettivi prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, con congruo anticipo, la chiusura per ferie collettive.
Il D.Lgs. n. 66/2003 prevede che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane e che tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le due settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere consecutive, in caso di richiesta del lavoratore.
Il periodo di 4 settimane non può essere sostituito da indennità per ferie non godute.
Inoltre, trascorsi 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, l’Inps richiede il versamento dei contributi anche qualora le ferie maturate non siano ancora state godute. Tale termine scatta qualora non vi siano previsioni contrattuali o aziendali per il godimento delle ferie.
Di seguito facsimile dell’avviso da comunicare ai lavoratori.
AVVISO SI COMUNICA CHE L’AZIENDA RIMARRA’ CHIUSA PER FERIE COLLETTIVE DAL gg/mm/aaaa AL gg/mm/aaaa EVENTUALI PROLUNGAMENTI O DIVERSI PERIODI DOVRANNO ESSERE CONCORDATI CON IL TITOLARE/AMMINISTRATORE ENTRO E NON OLTRE IL gg/mm/aaaa |