Si ricorda che l’esercizio di una attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera configura per chiunque un reato (ex art. 279, c. 1 del Dlgs. 152/2006), anche se non si sono superati i limiti di emissione.
Secondo i giudici si tratta di reato permanente che non richiede che l’attività abbia materialmente avuto inizio, bensì sia sufficiente il semplice fatto che la mancata autorizzazione sottrae, di fatto, l’attività al controllo preventivo da parte delle autorità di vigilanza.
Medesime conseguenze anche per chi prosegue nell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.