Credito d'imposta "Transizione 5.0": beneficiari, interventi agevolabili, misure, procedura e utilizzo

Il Piano di Transizione 5.0 rappresenta un'importante opportunità per le imprese di investire in progetti innovativi e sostenibili, con il supporto di incentivi fiscali significativi. Tuttavia, per massimizzare gli impatti sul fronte dell'efficienza energetica e della riduzione dell'impatto ambientale, è essenziale rispettare rigorosamente le procedure e le limitazioni stabilite.
Quali sono i vantaggi di accedere al Piano di Transizione 5.0?
- Incentivi fiscali: le imprese possono beneficiare di crediti d'imposta fino al 45% delle spese per per i progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici delle aziende.
- Competitività e innovazione: investire in tecnologie avanzate e soluzioni green migliora la competitività sul mercato internazionale.
- Riduzione dei costi operativi: migliorare l'efficienza energetica consente di ridurre i costi a lungo termine, aumentando la redditività complessiva.
L'art. 38 del Decreto Legge 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024 e con l’apertura, il 7 agosto 2024, della piattaforma per la presentazione delle domande sul sito internet del GSE, come previsto dal Decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2024, il credito d’imposta relativo “Piano Transizione 5.0” è diventato operativo per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024 e 2025.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate in Italia, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla legge 232/2016 (cosiddetti beni "4.0"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.
Importo investimento | Credito d'imposta Transizione 5.0 | ||
Riduzione consumi energetici dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi) | Riduzione consumi energetici dal 6% al 10% (struttura produttia) ovvero dal 10% al 15% (processi) |
Riduzione consumi energetici superiore al 10% (struttura produttia) ovvero superiore al 15% (processi) | |
Fino a 2.500.000 euro | 35% | 40% | 45% |
Superiore a 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro | 15% | 20% | 25% |
Superiore a 10.000.000 fino a 50.000.000 euro | 5% | 10% | 15% |
Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 50.000.000 euro per ciascun anno. |
Va considerato che:
- per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
- per gli investimenti in beni di cui alla Tabella B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, rileva anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Di seguito i passaggi per accedere all'agevolazione.
- Le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni "tecniche", unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
- Il GSE, previa verfica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.
- Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post".
- Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestanti:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Va inoltre considerato che:
- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”, - l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certifcazione rilasciata:
- dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- da un Revisore legale / società di revisione legale, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
- decorsi 5 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle
imprese beneficiarie;
- entro il 31.12.2025.
Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.