Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e rischio occulto
Con la sentenza n. 9450 del 7 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di mancata valutazione di un rischio nel DVR, il Documento di valutazione dei rischi, il fattore occulto e la condotta colposa del lavoratore non sono sufficienti per interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'infortunio. In pratica il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività per scoprire e gestire anche eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili e non può aspettare di scoprire tali pericoli tramite l’infortunio di un dipendente.
L’amministratore unico della società viene condannato per il reato di lesioni personali gravi in offesa di un suo dipendente vittima di un infortunio sul lavoro, stante la mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR. Il lavoratore dipendente si era infortunato mentre era intento a spacchettare un gruppo di travi quando una è caduta investendolo nel momento in cui ha tagliato una reggetta che le conteneva.
La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, rileva che il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda.
Il datore deve pertanto redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Secondo i Giudici non è quindi sufficiente la sussistenza di un cosidetto rischio occulto al fine di eliminare la responsabilità datoriale in merito ad eventuali infortuni o sinistri in ipotesi di errata e/o incompleta valutazione dei rischi.