Codice della strada: sugli autocarri non possono viaggiare i familiari
“E’ vietato usare il veicolo in maniera difforme dalla carta di circolazione, quando sull’autocarro viaggino soggetti estranei al servizio di trasporto, anche se componenti dell’impresa familiare di cui fa parte anche il conducente alla guida”.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza n. 10853 del 08 maggio 2013 ravvisando la violazione dell’articolo 82 del Codice della Strada.
In concreto, partendo dalla definizione di autocarro contenuta all’articolo 54, lettera del Codice della Strada (“gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”), la Suprema Corte ha affermato che le circostanze che il passeggero sia legato al conducente da un rapporto di parentela e che appartenga alla stessa impresa familiare, di per se stesse, non giustificano il trasporto sullo stesso veicolo.
Occorre invece dimostrare (agli agenti di polizia e, eventualmente, in giudizio) che la presenza a bordo di un altro soggetto sia dovuta allo svolgimento di operazioni accessorie al trasporto (ad esempio, delle attività di carico e scarico della merce). Infatti, se così non fosse – prosegue la Corte, da ciò “discenderebbe la possibilità del libero utilizzo di un autocarro a fini diversi da quelli del trasporto merci, soltanto grazie all’artificio di intestarne la proprietà a più soggetti, in numero anche elevato”.
Attenzione: la violazione dell’articolo 82 del Codice della Strada comporta, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.