Drug-test in azienda: le indicazioni da seguire

Istruzioni per i Datori di Lavoro

 
drug-test

Una delle principali attenzioni che deve porre il datore di lavoro è quella di segnalare i lavoratori che devono essere sottoposti ai drug-test.

Nella compilazione della scheda mansione di ogni lavoratore, per la richiesta al medico competente di visita medica, il titolare deve seguire alcuni criteri:

1) L’effettivo svolgimento della mansione a rischio: per poter sottoporre al controllo sulle tossicodipendenze un lavoratore è necessario attenersi al principio di effettività e cioè che questi svolga effettivamente la mansione a rischio. Un dipendente abilitato alla guida del muletto (a cui è pure stato impartito apposito corso di formazione) ma che di fatto non lo conduce non può essere sottoposto al drug-test. Anche una generica futura decisione del datore di far condurre il mezzo non è sufficiente ad indicare il nominativo al medico competente.

2) Il preavviso: è massimo di 24 ore. Far conoscere al lavoratore la data con un preavviso di una settimana significa invalidare il test.

3) La certezza dell’appartenenza del campione di urina al lavoratore: il medico deve assicurare che il campione raccolto appartenga effettivamente al lavoratore;

4) La privacy del lavoratore risultato positivo: Il medico non può comunicare all’azienda il risultato positivo del test ne informare il datore di lavoro sulla sostanza riscontrata, poiché questo sarebbe una grave violazione del segreto professionale. Il medico si limiterà a rilasciare una NON idoneità alla mansione a rischio anche se il motivo è a quel punto facilmente deducibile.

5) Il reintegro alla mansione: in caso di positività al drug-test la normativa prevede che il lavoratore venga inviato al SERT per la verifica delle condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione.

Ovviamente il lavoratore per il quale sia stato accertato uno stato di tossicodipendenza deve essere subito adibito a mansioni diverse da quelle a rischio.

Per il suo successivo reintegro alla mansione, il percorso di verifica di assenza della tossicodipendenza dovrà essere tassativamente completato prima della riammissione, con acquisizione da parte del SERT di certificazione di assenza di tossicodipendenza.

La presenza eventuale di un solo esito positivo degli accertamenti sanitari condotti dal medico competente durante il cosiddetto monitoraggio cautelativo comporta il mancato reintegro.

E’ possibile non effettuare tutto il percorso di monitoraggio cautelativo e di invio al Sert solo se il titolare intende destinare in via definitiva il lavoratore ad altra mansione non a rischio.