Lavoro intermittente: confermata la validità della disciplina attuale

Non cambiano le regole per il contratto intermittente. Con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha confermato che l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, disposta dalla Legge n. 56/2025, non modifica in alcun modo la disciplina vigente.
Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, che ne consente l’utilizzo in tre casi specifici:
- con lavoratori di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni siano completate entro il compimento del 25° anno);
- con lavoratori di età superiore a 55 anni;
- in base alle esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro.
Quando il contratto collettivo non individua le condizioni per l’utilizzo del lavoro intermittente, si applicano i casi indicati nel D.M. 23 ottobre 2004, che fa riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Il punto centrale della nota INL riguarda proprio il richiamo al Regio Decreto del 1923. Secondo l’Ispettorato, si tratta di un rinvio meramente materiale: serve unicamente a identificare le attività contenute nella tabella allegata, senza che la vigenza formale del Regio Decreto sia condizione necessaria per l’applicazione della norma.
L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 non incide sull’applicabilità del contratto intermittente. Le imprese possono quindi continuare a ricorrere a questa tipologia contrattuale nei casi previsti, senza necessità di modificare prassi o procedure.
Per i datori di lavoro, è dunque confermata la piena validità del quadro normativo attuale, che consente flessibilità nella gestione del personale in specifiche situazioni anagrafiche o organizzative.
Termini da conoscere
- Lavoro intermittente: rapporto di lavoro a chiamata, attivabile solo quando serve. Vai alla voce
- Disciplina contrattuale: insieme di norme che regolano il rapporto di lavoro, comprese le clausole per richiesta e prestazione. Vai alla voce