Rinnovato il CCNL autotrasporto merci e logistica

Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2019. Avrà una vigenza di 4 anni e 3 mesi

 
autotrasporto

Confartigianato Trasporti e le altre organizzazioni datoriali insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti hanno sottoscritto lo scorso 19 maggio 2021 il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro di logistica, trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2019, che avrà una vigenza di 4 anni e 3 mesi.

Il rinnovo definisce un importante slittamento della scadenza contrattuale che viene portata al 31 marzo 2024. Si tratta di una soluzione negoziata dalle parti in considerazione delle incertezze derivanti dall’attuale situazione di emergenza.

L’intesa che è stata sottoscritta ha carattere meramente economico, ribadisce le peculiarità della bilateralità previste dalla Sezione artigiana e ne rafforza la valenza a favore della categoria. L’accordo certifica il ruolo del CCNL quale strumento di tutela e garanzie per imprese e lavoratori. 

Vigenza e durata

Il CCNL rinnovato il 19 maggio scorso era scaduto il 31 dicembre 2019. Sarà vigente per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2024, per un totale di 4 anni e 3 mesi.

 

Aumenti retributivi

L’accordo prevede un aumento economico di 90 euro a regime sui minimi tabellari per i lavoratori inquadrati al livello 3S del personale non viaggiante e del livello B3 del personale autista.

I 90 euro di aumento sui minimi tabellari sono così suddivisi nel tempo:

  • 15 euro da ottobre 2021;
  • 25 euro da ottobre 2022;
  • 20 euro da ottobre 2023;
  • 30 euro da marzo 2024.

Il predetto importo e le relative decorrenze sono state riparametrate per tutti gli altri livelli di inquadramento secondo quanto stabilito dalle Tabelle retributive condivise tra tutte le Parti sociali firmatarie.

Una Tantum

A titolo di Una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 maggio 2021 le parti hanno condiviso l’erogazione di un importo pari a 230 euro, che sarà erogato ai soli lavoratori in forza al 18 maggio.

L’importo va riproporzionato in base al periodo della carenza contrattuale, anche per i part-time. I 230 euro saranno erogati in tre rate:

  • la prima di 100 a luglio 2021,
  • la seconda di 50 a ottobre 2021,
  • la terza di 80 con la mensilità di aprile

Elemento distintivo della retribuzione

Tra le parti è stato concordato il riconoscimento di un Elemento Distinto della Retribuzione pari 10 euro per i lavoratori inquadrati al livello 3S del personale non viaggiante e del livello B3 del personale autista. Tale importo è stato riparametrato per i singoli livelli.

L’E.d.r. sarà corrisposto dal 1° gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale.

Bilateralità 

L’accordo stabilisce l’erogazione di un importo di 4 euro per la bilateralità a partire da gennaio 2022. Tale importo si aggiunge alle quote attualmente vigenti e versate da parte delle aziende. Per le imprese che applicano la Sezione Artigiana le modalità di erogazione dei 4 euro saranno definite in una successiva intesa tra le Parti sociali dell’Artigianato.