Svizzera 2026: economia, regole e responsabilità per le imprese italiane

Scenario macroeconomico, commercio estero, responsabilità post-consegna e requisiti di “Swissness”

 
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Svizzera 2026: economia, regole e responsabilità per le imprese italiane

Le prospettive dell’economia svizzera per il 2026 delineano uno scenario di crescita moderata, in un contesto ancora caratterizzato da incertezza internazionale, tensioni commerciali e dinamiche interne che limitano l’espansione.

Le principali istituzioni convergono su un aumento del PIL compreso tra 0,9% e 1,1%. La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) ha rivisto al ribasso la propria stima allo 0,9%, rispetto all’1,2% previsto a giugno, citando l’impatto dei dazi statunitensi e il rallentamento della domanda estera. Il gruppo di esperti del governo svizzero ha invece aggiornato la previsione all’1,1%, mentre Swissinfo e gli analisti UBS parlano di una crescita “poco sotto l’1%”, anche a causa di un mercato del lavoro più teso e dell’incertezza legata alle politiche commerciali USA.

Export sotto pressione e nodo dei dazi

Il commercio estero rappresenta il principale punto di attenzione per il 2026. I dazi iniziali del 39% imposti dagli Stati Uniti hanno già avuto effetti significativi nel 2025, in particolare sui settori chimico e farmaceutico. È stata concordata una riduzione al 15%, ma a fine 2025 l’accordo non risultava ancora pienamente implementato.

Anche nell’ipotesi di applicazione dei dazi ridotti, l’export svizzero continua a incontrare ostacoli rilevanti. Comparti come orologeria e farmaceutica restano penalizzati, mentre le prospettive complessive rimangono deboli. Un possibile sostegno potrebbe arrivare da un miglioramento dell’economia tedesca nel corso del 2026, ma il quadro resta fragile.

Domanda interna come principale fattore di tenuta

A sostenere l’economia elvetica è soprattutto la domanda interna. I salari reali risultano in crescita (+0,7% nel 2024, con ulteriori aumenti nel 2025), contribuendo a mantenere i consumi nel 2026.

Raiffeisen evidenzia inoltre un mercato interno robusto, rafforzato da immigrazione, recupero del potere d’acquisto e riduzione dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera.

Restano tuttavia diversi fattori di rischio: incertezza sui dazi USA, franco forte, domanda globale debole, potenziali shock finanziari e un mercato del lavoro sempre più teso che limita la capacità di crescita delle imprese.

Operare in Svizzera: la responsabilità non si esaurisce con la consegna dell’opera

In questo contesto economico già complesso, le imprese italiane attive in Svizzera – in particolare nei settori edilizia, impiantistica e servizi tecnici – devono confrontarsi con un sistema normativo che attribuisce grande rilievo alla qualità dell’opera realizzata e al rispetto delle regole di sicurezza, anche dopo la chiusura del cantiere.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la responsabilità penale a opera compiuta. In Svizzera, se un lavoro presenta difetti gravi, violazioni delle norme di sicurezza o delle regole dell’arte del costruire, e ciò provoca un danno a terzi dopo la consegna, possono attivarsi conseguenze penali rilevanti.

Il Codice penale svizzero prevede:

  • art. 229 CP: lavori contrari alle regole tecniche che creano pericolo per la vita o l’integrità (fino a cinque anni di detenzione);
  • artt. 117 CP e 125 CP: omicidio colposo e lesioni colpose se il difetto provoca un danno reale;
  • art. 102 CP: responsabilità dell’impresa come persona giuridica in presenza di carenze organizzative.

A queste si affianca la responsabilità individuale di direttori lavori, architetti, ingegneri, artigiani e installatori.

Dottrina e giurisprudenza sono chiare: la responsabilità penale non si esaurisce con la consegna dell’opera. Il cantiere può chiudere, ma le responsabilità restano. Per le imprese straniere questo implica la necessità di strutturare processi, controlli interni e documentazione tecnica in modo rigoroso.

“Swissness”: non basta una sede per definirsi svizzeri

Un altro tema centrale riguarda l’uso dell’indicazione di provenienza “Svizzera” o del marchio “Swiss”.

Una sentenza del Tribunale commerciale del Canton Berna ha ribadito che avere una sede legale nella Confederazione non è sufficiente. Nel caso BDSwiss AG, pur con sede a Zugo, la società non ha dimostrato una gestione effettiva in Svizzera, limitandosi a una presenza formale.

Su iniziativa dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), è stata imposta la rimozione del termine “Swiss” dal nome societario e della croce elvetica dal logo.

In sintesi, per usare “Svizzera”, “svizzero” o “Swiss Made”:

  • prodotti alimentari: 80% ingredienti svizzeri (100% latte) + trasformazione essenziale in Svizzera;
  • prodotti industriali: 60% dei costi in Svizzera + fase produttiva essenziale;
  • servizi: sede e gestione effettiva in Svizzera;
  • croce svizzera: solo se i requisiti sono rispettati;
  • divieto assoluto di indicazioni ingannevoli.

Il supporto del Desk Svizzera Artser

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