Legge di Bilancio 2022: le principali novità lavoro

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021

 

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione e fondi di solidarietà)

La Legge di Bilancio 2022 riforma il sistema degli ammortizzatori sociali disciplinato dal D.Lgs. 148/2015, ampliandone il campo di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, si segnala:

  • la possibilità di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale;
  • l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e la riduzione del requisito dell’anzianità di servizio;
  • l’introduzione del massimale unico dei predetti trattamenti;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).

Tramite la ridefinizione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative tutele, si prevede che tali fondi riguardino tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e che occupano almeno un dipendente.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali, come FSBA, sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale – FIS gestito dall’INPS. In sostanza, trattasi dei datori di lavoro che attualmente rientrano nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Vi è un’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, ora previsti per tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti - di qualunque tipologia - e i lavoratori a domicilio.

Il requisito dell’anzianità minima di servizio che il lavoratore deve possedere alla data di presentazione della relativa domanda di concessione è pari a 30 giorni, in luogo dei previgenti 90 giorni.

Nel computo dei dipendenti, ai fini della determinazione delle soglie dimensionali previste dalle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale, ora rientrano anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

È previsto, con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, un massimale unico di trattamento integrativo, quantificato in 1.199,72 euro per l’anno 2021 e rivalutato annualmente dall’INPS secondo gli indici ISTAT, non più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2022 potranno usufruire del trattamento di integrazione salariale straordinario CIGS, tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non coperti da fondi di solidarietà bilaterali, indipendentemente dal settore di appartenenza.


Riforma dell’IRPEF, delle detrazioni fiscali e del trattamento integrativo della retribuzione

Viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un nuovo sistema di tassazione per l’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (c.d. IRPEF), tramite:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote applicabili;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Ai sensi del nuovo art. 11, comma 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
  • oltre 50.000,00 euro: 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro: 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro: 41%;
  • oltre 75.000,00 euro: 43%.

Viene poi modificato il sistema delle detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto: lavoro dipendente, autonomo, pensioni e, in generale, redditi assimilati a quello da lavoro dipendente.

 

Le novità in trattazione si inseriscono in un ampio progetto di riforma fiscale e devono essere necessariamente integrate con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce, a partire dal mese di marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico e a cui abbiamo dedicato specifica circolare informativa.

 

La Legge di Bilancio 2022 conferma anche per il periodo di imposta 2022, il trattamento integrativo, ossia il “Bonus Irpef” pari ad 1.200 euro annui, limitatamente ai titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro (anziché 28.000 euro come previsto per gli anni 2020 e 2021) e con un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

 

Per quanto riguarda i titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 euro ed 28.000 euro, dal periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti, cioè a quei soggetti per i quali la somma delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato, carichi di famiglia e oneri risulti essere superiore all’imposta lorda, per un ammontare:

  • comunque, non superiore a 1.200 euro annui;
  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda.

L’ulteriore detrazione, riconosciuta negli anni 2020 e 2021 ai titolari di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro, viene soppressa.

 


Posticipazione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento

In conformità a quanto previsto dal D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, è previsto un prolungamento da 60 a 180 giorni dei termini per il versamento delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.


Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Viene stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo.

 

Il congedo obbligatorio è pari a 10 giorni, da godere, anche non continuativamente, entro i 5 mesi successivi alla nascita, all’ingresso in famiglia o all’entrata in Italia del minore in caso di adozione internazionale. Il congedo viene retribuito con un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. Come da prassi in uso, l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’INPS.

 

Il congedo facoltativo, della durata di 1 giorno, deve essere fruito in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.

 


Apprendistato formativo

Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di 1° livello, cioè quelli stipulati per il raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale, è riconosciuto, alle imprese che occupano un numero di dipendenti minore o uguale a 9, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di durata del contratto.


Decontribuzione a carico delle lavoratrici madri

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
  • per un periodo massimo di un anno a partire dalla già menzionata data di rientro.

Riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti – ad eccezione dei lavoratori domestici - con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.


Esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori da aziende in crisi

Viene introdotto un nuovo incentivo pari al 100%, entro un massimale annuo di 6.000 euro, dei contributi previdenziali e per una durata di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro che - nel corso del 2022 - assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE.


Tirocini extracurriculari

Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei tirocini extracurriculari dovranno essere adattate nuove linee guida dalla Conferenza Stato-Regioni su:

  • la definizione della durata massima;
  • la tipologia dei soggetti da assumere;
  • i limiti numerici di tirocinanti in relazione alle dimensioni aziendali;
  • l’obbligo di redigere un bilancio delle competenze, nonché una certificazione delle stesse al termine del tirocinio;
  • l’attivazione di nuovi tirocini solo previa verifica di una quota minima di assunzioni dei precedenti tirocinanti;
  • l’obbligo di individuazione specifica delle attività richieste allo stagista;
  • l’indennità di partecipazione (ovvero la misura minima del compenso da riconoscere al tirocinante);
  • Sanzioni da € 1.000 ad € 6.000 in relazione alla gravità degli illeciti commessi in materia di tirocinio.

Le novità sopra esposte dovranno essere recepite ed integrate dalla Conferenza Stato-Regioni, tramite la redazione di nuove linee guida, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

 


NASPI

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono introdotte le seguenti modifiche:

  • l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione involontaria;
  • l’ampliamento dei soggetti destinatari in quanto l’indennità viene garantita anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
  • un nuovo obbligo contributivo per il contratto di apprendistato di primo livello, stipulato per l’ottenimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022 l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione).

DIS-COLL

In merito all’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sono state introdotte le seguenti novità:

  • l’introduzione del meccanismo di riduzione per gli eventi di disoccupazione avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2022 pari al 3% dell’indennità a partire dal sesto mese di fruizione;
  • l’aumento della durata di erogazione fino ad un massimo di 12 mesi, contrariamente ai precedenti 6 fino al 31/12/2021;
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso;
  • l’introduzione di una nuova aliquota contributiva per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione Naspi.

Estensione della tutela della maternità per lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati

La legge di bilancio 2022 introduce una misura di sostegno per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS e liberi professionisti iscritti alle specifiche casse previdenziali di appartenenza.

 

La misura in esame prevede il riconoscimento di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità, per i lavoratori che nell’anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro.

 

In fase di prima applicazione, la misura riguarda solo i periodi di maternità/paternità iniziati dopo il 1° gennaio 2022 oppure quelli iniziati nel 2021 che ricadono nel corrente anno. La richiesta dell’indennità avviene esclusivamente tramite domanda telematica.

 


APE Sociale

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’Ape Sociale, ossia l’indennità erogata dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata. Viene ampliata la categoria dei lavori gravosi che permettono l’accesso alla misura in esame.


Quota 102

Viene prevista la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022.


Opzione donna

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la c.d. opzione donna. Le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni.


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