Legge di Bilancio 2024: le principali novità in materia di Fisco e Lavoro

Legge n. 213/2023 del 30 dicembre 2023

 
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Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213/2023 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge di Bilancio 2024), nonché il Decreto Legislativo n. 216/2023 relativo alla riforma dell’IRPEF in attuazione della Legge Delega per la Riforma fiscale. 

Di seguito riepiloghiamo le principali novità per aziende e lavoratori previste da questi provvedimenti. 
Seguiranno approfondimenti specifici sulle tematiche di maggior rilievo.


FISCO  

LAVORO 
FISCO
Alcune disposizioni fiscali contenute nell'art.1 

Aliquota IVA 10% - cc. 45, 46

Non sono più soggetti all’aliquota Iva del 5% ma all’aliquota del 10% le cessioni di:

  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;
  • prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;
  • pannolini per bambini.

Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all’Iva con l'aliquota del 10%.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni - cc. 52, 53

Le disposizioni per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari al 16%.

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Contrasto all'evasione nel settore domestico - cc. 60-62

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Contratti di locazione breve. Cedolare secca - c. 63

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta d’acconto del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

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Plusvalenze per cessione di immobili con interventi da Superbonus - cc. 64-66

Costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tali plusvalenze sono determinate ai sensi dell’art. 68, c. 1 Tuir.

Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

Le disposizioni si applicano alle cessioni a partire dal 1.01.2024.

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Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE - c. 77

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a 70 euro (anziché lire 300.000) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta (tax free shopping).

Le disposizioni si applicano alle cessioni effettuate a decorrere dal 1.02.2024.

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Regolarizzazione del magazzino - cc. 78-84

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (2023 per i soggetti solari), all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir.

L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.

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Interventi edilizi: aumento della ritenuta sui bonifici parlanti - cc. 88

Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La disposizione si applica a decorrere dal 1.03.2024.

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Nuove aliquote IVA e IVAFE - c.91

Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%).

L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

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Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - c. 94

Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’A­gen­zia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni
Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre­sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

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Ruoli scaduti superiori a 100.00 euro. Divieto di compensazione - c. 94-96

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997).

La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Si applicano le disposizioni dell’art. 37, cc. 49-ter e 49-quater D.L. 223/2006 ai meri fini della verifica delle condizioni previste.

I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

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Termine iniziale per compensazione INPS e INAIL - c. 97, 98 

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata:

  1. dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  2. dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  3. dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’Inps.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione.

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Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali - cc. 101-111

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’IVASS, che ne valuta la stabilità.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Con decreto del Ministro dell’Economia e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio, e possono essere aggiornati i valori.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni.

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni da catastrofe, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto, una copertura fino al 50% degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31.12 dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui all’art. 1, c. 14 D.L. 23/2020.

Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture citate è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile

Le disposizioni non si applicano alle imprese di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole), per le quali resta fermo quanto stabilito dall’art. 1, cc. 515 e seguenti L. 234/2021 (Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità).

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Calcolo ISEE - c.183

Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’art. 3 Dpr 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

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Credito di imposta per autotrasportatori - cc. 296-297

Il credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi [art. 14, c. 1, lett. a), 3° periodo D.L. 144/2022] è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.

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LAVORO 

Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti

Aliquote IRPEF
Il Decreto prevede, per l’anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:

  • fino a 28.000 euro il 23%;
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro il 35%;
  • oltre 50.000 euro il 43%.

Nel medesimo testo è stato previsto anche l’innalzamento delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato da 1.880 a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

Inoltre, si amplia fino a 8.500 euro la soglia della “no tax area” per i redditi da lavoro dipendente e assimilato.

Riduzione del cuneo fiscale
La Legge di Bilancio 2024 conferma la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, dopo le misure già adottate nel 2022-2023. In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, è previsto il rifinanziamento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.
     
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Fringe benefits con nuovi limiti di esenzione nel 2024

Per l’anno 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, è previsto l’innalzamento della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da euro 258,23 ad euro 1.000 per i lavoratori dipendenti.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.

Inoltre, nell’inclusione della soglia di esenzione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro vi rientrano anche i pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

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Detassazione dei premi di risultato

Anche per l’anno 2024 è stata prorogata la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) per i premi di risultato erogati nell’anno 2024.

Si rammenta che la predetta detassazione per l’anno d’imposta 2024 trova applicazione:
- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU;
- sulle somme erogate, alle suddette condizioni, sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile del premio di risultato detassato è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione (2023), a 80.000 euro.

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Assunzione vittime di violenza nel settore privato

È riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Tale misura prevede il riconoscimento dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi e contributi Inail), nella misura del 100%, per i datori di lavoro che prevedono all’assunzione nel triennio 2024-2026 di tali donne, beneficiarie della misura del reddito di libertà.

L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro/annui, riparametrata e applicato su base mensile con durata di:

  • 12 mesi, per i rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • 18 mesi, per la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato (considerando quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
  • 24 mesi, se l’assunzione è effettuato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si segnala che per l'effettiva fruibilità dell’incentivo è necessario attendere le istruzioni operative da parte dell’INPS e ulteriori chiarimenti applicativi.

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Detassazione del lavoro notturno e festivo 

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 a 30 giugno 2024 ai lavoratori del settore turismo e termale, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro straordinario e notturno.

Tale misura spetta per i lavoratori dipendenti che nel periodo d’imposta 2023, non siano titolari di reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

 

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Misure per il sostegno alle famiglie e conciliazione vita-lavoro 

Congedo parentale
La Legge di Bilancio 2024 riconferma l’incremento della misura dell’indennità per congedo parentale - come già previsto per l’anno 2023 – intervenendo sulle disposizioni contenute all’articolo 34 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, previsto dal D.Lgs. 151/2001.

Pertanto, fermo restando i limiti di durata massima da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre – i genitori potranno fruire:

  • 2 mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato nella misura del 80% della retribuzione;
  • per gli altri mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Inoltre, la predetta misura diventerà strutturale a partire dal 2025. L’indennità riconosciuta dall’INPS sarà pari a:

  • l’80% per il primo mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori);
  • il 60% per un’ulteriore mese di congedo;
  • il 30% standard per i mesi successivi.

Decontribuzione per lavoratrici madri
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto l’esonero totale del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con tre o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Tale esonero, in via sperimentale viene riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri con almeno due figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore più piccolo.

Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

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Disposizioni in materia pensionistica 

Riscatto dei periodi contributivi non coperti da retribuzione
In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, i lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, nonché i lavoratori autonomi iscritta alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritte alle gestioni speciali, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, hanno la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i periodi compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo anno contributivo, in maniera agevolata. I suddetti periodi possono essere riscattati nella misura massimo di 5 anni, anche non continuativi.
Il versamento di tale onere contributivo può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

Quota 103
La Legge di Bilancio 2024 proroga di un anno la c.d. pensione «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, a differenza del 2023, l'intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto e la misura dell'assegno non potrà essere superiore a 2.272 euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo INPS) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).
Inoltre, chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti.

Opzione donna
Viene altresì prevista la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni di età, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Restano ferme le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per lavoratrici autonome.

Ape sociale
Sono state apportate le seguenti significative modifiche alla disciplina dell’Ape sociale.
A partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024, è consentito l’accesso a suddetta misura con almeno 63 anni e 5 mesi di età. Inoltre, è prevista l’incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale fino a 5.000 euro lordi /annui.

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Compensazioni tramite Modello F24

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Modello F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, di INPS e INAIL.
Infine, è stato introdotto anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.

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Super deduzione costo del costo del lavoro

Il Decreto ha previsto una maggiorazione della deduzione del costo del lavoro dal reddito d’impresa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024, che comportano un incremento occupazionale in azienda rispetto al 2023, nella seguente misura:
- 20% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- 30% per chi assume lavoratori svantaggiato ovvero persona con disabilità, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under 30), donne di qualsiasi età con almeno due figli minori, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.

Non si tratta, dunque, di un esonero dalla contribuzione INPS ma di una deduzione fiscale, maggiorata, in contabilità dell’intero costo del lavoratore assunto nel 2024.

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