Maxi deduzione 2024 per le nuove assunzioni: le modalità operative

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2024 il Decreto del 25 giugno 2024

 
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Con il Decreto del 25 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso note le modalità operative per l’applicazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione dal reddito d’impresa / lavoro autonomo in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, cosiddetta maxi-deduzione, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

Requisiti soggettivi dei datori di lavoro

Possono beneficiare della maggiorazione i seguenti soggetti:

  • titolari di reddito d’impresa:
    - società di capitali ed enti;
    - enti non commerciali;
    - società ed enti non residenti in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
    - imprese individuali;
  • società di persone ed equiparate;
  • gli esercenti arti e professioni (anche sotto forma associata che determinano il reddito di lavoro autonomo).

I datori di lavoro al fine di fruire dell’agevolazione devono avere esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/12 recante “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del richiamato Decreto del 25 giugno 2024, non potranno beneficiare della maxi-deduzione:

  • le imprese che si trovano in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa;
  • i titolari di reddito d’impresa che applicano il regime forfettario ai sensi della L. 190/2014;
  • i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa (quali, ad esempio: gli imprenditori agricoli e i soggetti esercenti attività commerciali occasionali in quanto titolari di redditi diversi di cui all’art. 67, TUIR).
Deduzione fiscale

Limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (ovvero, il 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Di fatto la deduzione del costo del personale a tempo indeterminato assunto nel 2024 passa dal 100% al 120%.

Si precisa che, qualora i nuovi assunti rientrino tra i soggetti meritevoli di maggiore tutela (i.e persone con disabilità; donne di qualsiasi età con almeno due figli a carico di età minore di diciotto anni; donne vittime di violenza; beneficiari di assegno di inclusione; lavoratori molto svantaggiati ai sensi della normativa europea) la maggiorazione della deduzione è elevata al 30%.

Determinazione della maggiorazione

Ai fini della determinazione della maggiorazione della maxi-deduzione, il costo da assumere è pari al minor importo tra:

  • il costo effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal Conto Economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile;
  • e l’incremento del costo complessivo del personale, delle medesime voci, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Requisito per beneficiare della maxi-deduzione: l’incremento occupazionale

Si precisa che per beneficiare della maxi-deduzione occorre effettuare:

  • una prima verifica circa la sussistenza dell’“incremento occupazionale” riferito ai dipendenti a tempo indeterminato (ovvero, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la media dei lavoratori occupati a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al periodo d’imposta precedente) e
  • una seconda verifica rappresentata dalla sussistenza dell’ “incremento occupazionale complessivo” riferito a tutti i lavoratori sia a tempo determinato che indeterminato (ovvero, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, deve essere superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente).

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, rilevano:

  • i lavoratori assunti a tempo determinato, trasformati in rapporto a tempo indeterminato nel i periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative;
  • i lavoratori assunti a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate;
  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con rapporti di lavoro in somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro rilevano per l’impresa utilizzatrice;

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, non rilevano:

  • i lavoratori i cui contratti di lavoro sono ceduti a seguito dei trasferimenti d’azienda o rami d’azienda;
  • i dipendenti assunti a tempo indeterminato destinati a una stabile organizzazione localizzata all’estero;
  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente in forza ad altre società gruppo e il cui rapporto è cessato a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • i lavoratori in distacco a tempo indeterminato non rilevano per l’impresa distaccataria;
  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e distaccati all’estero, non rilevano per l’impresa distaccante dalla data in cui è intervenuto il distacco.


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