Dichiarazione dei Redditi 2024: novità in materia di versamenti

Possibilità di applicare la maggiorazione dello 0,4% ai versamenti in scadenza il 31 luglio 2024

 
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Con la Legge di Bilancio 2024 e con il decreto legislativo n. 13 del 2024 sono state introdotte una serie di novità al sistema dei versamenti sia in relazione alla scadenza degli stessi che alle modalità con cui è possibile effettuare la compensazione utilizzando il modello F24.

1. Possibilità di applicare la maggiorazione dello 0,4% ai versamenti in scadenza il 31 luglio 2024 

Il legislatore, ha disposto, per il primo anno di applicazione del concordato (2024), il differimento al 31 luglio 2024, senza maggiorazione, del termine dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Il differimento si applica, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo n. 13 del 2024, ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (generalmente, 5.164.569,00 euro).

Si applica anche ai soggetti che pur rientrando nel modo ISA presentano cause di esclusione dagli stessi, ai soggetti che adottano il regime di vantaggio e a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 86, della Legge n. 190/2014, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.

Ancora aperta la questione se i contribuenti interessati dalla proroga possono effettuare i citati versamenti con la maggiorazione dello 0,4% entro i trenta giorni successivi al 31 luglio 2024 in applicazione dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Sul punto è stata aperta una interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria chiedendo di confermare la possibilità di effettuare i versamenti nei 30 giorni successivi al 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.

Si ritiene che benché per tutte le SRL che rientrano nei limiti per l’applicazione degli ISA siano prorogati i versamenti scaturenti dalla propria dichiarazione, si è dell’avviso che i versamenti delle somme dovute dai soci delle stesse debbano essere effettuati negli ordinari termini ad eccezione di quelli dovuti da soci che partecipano a SRL trasparenti.

2. Compensazione Crediti INPS/INAIL 

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto norme più stringenti per quanto riguarda la compensazione dei crediti INPS e INAIL teoricamente in vigore da 1° luglio 2024.

L’avvio concreto delle nuove disposizioni è demandato all’emanazione di un Provvedimento attuativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Di seguito, uno schema riepilogativo.

SOGGETTO DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo - Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); 
ovvero
- dalla data di notifico delle note di rettifica passive. 
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto».

 

3. Compensazioni: utilizzo esclusivo dei sistemi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate 

Dal 1° luglio 2024, i modelli F24 che contengono compensazioni di crediti (di qualsiasi natura) devono essere trasmessi unicamente attraverso i servizi telematici gestiti da Agenzia delle Entrate.

Al riguardo vale la pena ricordare che il termine per il versamento scaturente dalle dichiarazioni cade, quest’anno, di domenica (30 giugno 2024), e pertanto il medesimo slitta a lunedì 1° luglio 2024. Pertanto, coloro che effettueranno i versamenti in data 1° luglio 2024 dovranno utilizzare per l’invio dei modelli F24, in presenza di compensazioni, solo i servizi telematici gestiti dall’Agenzia delle entrate e non, ad esempio, i canali interbancari (CBI).

4. Inibizione della compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le novità decorrono dal 1° luglio 2024.

4.1 Ambito applicativo

Il divieto di compensazione si applica per tutti i contribuenti, sia persone fisiche che società o enti.
La compensazione vietata è quella ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 nel modello F24, rimanendo possibile la c.d. compensazione "interna".
Si ritiene che il divieto riguardi anche la compensazione di crediti d'imposta agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ad esempio il credito per ricerca e sviluppo (in tal senso circ. Assonime 31.1.2024 n. 1).
Rimane possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.

4.2 Crediti per detrazioni edilizie

Per i crediti scaturenti dal c.d. "sconto in fattura" o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera l'art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020 introdotto dall'art. 4, co. 1, del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024. In questo caso il divieto opera per ruoli nel complesso superiori a 10.000,00 euro, ma sino a concorrenza del ruolo stesso.

4.3 Carichi di ruolo rilevanti

Il divieto di compensazione presuppone iscrizioni a ruolo per imposte erariali nonché derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta. Occorre quindi che ci sia stato l'affidamento all'Agente della riscossione. Non rileva la tipologia di ruolo, che può essere ordinario o straordinario.
Se si tratta di ruoli il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73 (la compensazione è possibile nell'arco dei 60 giorni dalla notifica della cartella, si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011 n. 4 § 12 e 11 marzo 2011 n. 13 § 3).
Sono esclusi, a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL.

4.4 Soglia dei 100.000 euro

Il divieto di compensazione opera a condizione che i carichi siano nel complesso superiori a 100.000 euro:
- se ci sono più ruoli, occorre procedere alla somma di tutti i ruoli relativi a imposte erariali o derivanti dal recupero di crediti di imposta includendo sanzioni, interessi e compensi di riscossione (vedasi la circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 § 2);
- se ci sono ruoli e accertamenti esecutivi, bisogna procedere alla somma di tutti i carichi (relativamente agli accertamenti esecutivi, rilevano solo i carichi affidati in riscossione).

Va chiarito se è possibile procedere ad un pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo e accessori per ridurre il debito complessivo sotto la soglia di 100.000 euro e far venir meno il "blocco" delle compensazioni.


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