Buoni carburante di 200 euro: a chi spettano e come funzionano
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 14 luglio 2022, ha fornito chiarimenti sul campo di applicazione dei buoni carburante introdotti dal Decreto Ucraina. In particolare, il valore dei buoni, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore.
L'Agenzia identifica quale oggetto dell'agevolazione le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici.
Viene chiarito, inoltre, che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
L'agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, pertanto, escluse le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.
I buoni carburante (riconosciuti anche ad personam e senza la necessità di preventivi accordi contrattuali), ai fini della tassazione, sono equiparati ai benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR.
In particolare, il buono del valore complessivo euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51 comma 3; pertanto la fruizione di altri benefits non osta l’applicazione della disciplina agevolativa in esame.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale e previdenziale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Per meglio chiarire si riportano tre esempi:
- nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria;
- se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR;
- in ipotesi di lavoratore con autovettura aziendale ad uso promiscuo - che è esente entro i limiti di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR - può beneficiare dell’esenzione del bonus carburante nel limite massimo, come sopra indicato, di euro 200,00.
Con la citata circolare, l’Agenzia ammette altresì la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore, esclusivamente per l’anno 2022.
Nella suddetta ipotesi, l'erogazione dei buoni carburante deve avvenire in "esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta, pertanto, esclusa la possibilità di applicare la detassazione dei premi o dei beni e/o servizi di welfare aziendale a seguito di conversione in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.