Il contributo a fondo perduto "perequativo": modalità e termini di presentazione delle istanze

Il modello telematico dovrà essere presentato entro il 28 dicembre 2021

 
consulenza fiscale aziendale

Il Decreto n. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto, fra l’altro, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “con finalità perequative”, calcolato sul risultato economico d’esercizio. Con il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre scorso, n. 336196, sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’ac­ces­so al contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021;
  • ai soggetti la cui attività è cessata e, quindi, la partita IVA è stata chiusa alla data del 26.5.2021;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (per i soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale (variabile in relazione ai ricavi del soggetto) alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Le percentuali applicabili a tale differenza sono, in dettaglio:

  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le mi­­sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­ces­sive modifiche.

Adempimenti

I soggetti interessati devono:

  • aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021);
  • presentare un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 dicembre 2021, indicando – tra l’altro – l’IBAN del conto corrente sul quale desiderano ricevere l’accredito ed attestando il possesso dei requisiti previsti.

Se del caso, è possibile entro il 28 dicembre prossimo:

  • presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa;
  • rinunciare al contributo precedentemente richiesto.
Aspetti fiscali e controlli

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle impo­ste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà:

  • il controllo dei dati dichiarati;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
  • Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agen­zia delle Entrate:
  • recupererà il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irrogherà sanzioni dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito, con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­men­to delle sanzioni.

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