Sospensioni fiscali ad agosto: cosa si ferma e cosa no

Anche durante il mese di agosto, l’attività fiscale non si interrompe del tutto. Alcuni adempimenti e comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate vengono sospesi o rinviati, ma non in modo generalizzato.
È fondamentale conoscere nel dettaglio quali atti rientrano nella sospensione estiva e quali invece proseguono normalmente. Una corretta interpretazione permette di gestire con maggiore serenità il calendario degli obblighi fiscali, evitando errori o dimenticanze.
La sospensione non si applica nei seguenti casi:
- se c'è rischio di perdita del credito da parte dello Stato;
- l’atto è legato a notizie di reato (art. 331 c.p.p.);
- il contribuente è in fallimento o soggetto a procedura concorsuale.
È importante verificare sempre la natura dell’atto ricevuto e valutare con il supporto di un consulente se rientra tra quelli sospesi.
Riferimento Normativo |
Attività Coinvolta |
Periodo di Sospensione |
Note |
Art. 10, c.1, D.Lgs 1/2024 |
Invio di avvisi bonari, lettere di compliance, esiti controlli automatizzati e formali |
1–31 agosto |
Sospensione non valida in caso di urgenza o pericolo per la riscossione |
Art. 7-quater, c.17, DL 193/2016 |
Pagamenti da avvisi bonari (es. controlli automatici) |
1 agosto – 4 settembre |
Non si applica alle rate successive alla prima |
Art. 37, c.11-bis, DL 223/2006 |
Versamenti fiscali, contributivi e regionali |
1–20 agosto |
Inclusi INPS e versamenti rateizzati |
Art. 37, c.11-bis, DL 223/2006 |
Risposte a richieste di documenti/informazioni da parte dell’Agenzia |
1 agosto – 4 settembre |
Escluse richieste durante ispezioni o verifiche IVA |