Organo di controllo o revisore legale: quando è obbligatorio nominarli in una Srl

La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è obbligatoria per le Srl in presenza di determinate condizioni, come stabilito dall’art. 2477 del Codice Civile, modificato dal D.L. 32/2019.
Una società a responsabilità limitata deve provvedere alla nomina di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) oppure di un revisore legale dei conti quando si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
- è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società a sua volta soggetta alla revisione legale;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e prestazioni superiori a 4 milioni di euro;
- numero medio di dipendenti superiore a 20 unità.
Il superamento dei limiti viene verificato in occasione dell’approvazione del bilancio. Da quel momento, l’assemblea dei soci ha 30 giorni di tempo per effettuare la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
In caso di inadempimento, il tribunale può procedere d’ufficio alla nomina su richiesta di:
- un socio, anche di minoranza;
- un creditore;
- oppure su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Lo statuto societario può prevedere una delle seguenti figure:
- sindaco unico;
- collegio sindacale;
- revisore legale dei conti, persona fisica o società, iscritti all’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (come previsto dal D.Lgs. 39/2010).
Termini da conoscere
- Organo di controllo: organismo interno a una società che vigilanza sull’amministrazione. Vai alla voce
- Revisore legale: professionista iscritto al Registro che esegue il controllo contabile. Vai alla voce