Decreti Ristori: conversione in legge
Il 24 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (S.O. 43/L, n. 319) il testo della Legge n. 176 del 18/12/20, con la quale il Legislatore – in sede di conversione del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 – ha riassunto le diverse disposizioni contenute nei cosiddetti “Decreti Ristori”:
- L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. “Ristori 1”)
- L. n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. “Ristori 2”)
- L. n. 154 del 23 novembre 2020 (c.d. “Ristori 3”)
- L. n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. “Ristori 4”)
La nuova norma sostanzialmente ha confermato le misure già entrate in vigore con i singoli Decreti citati, introducendo tuttavia alcune novità di rilevanza fiscale. Ad esempio, sono state confermate le disposizioni relative ai seguenti argomenti
- contributi a fondo perduto;
- credito d’imposta per le locazioni;
- sospensione dei versamenti tributari di novembre 2020 e dicembre 2020;
- proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770.
Di seguito illustriamo le principali novità.
Misure a sostegno delle edicole (articolo 6-ter)
La Legge n. 176/20 introduce un contributo una tantum fino a 1.000 Euro a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste. E’ necessario presentare un’istanza entro il 28 febbraio 2021, da inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sospensione del Canone Unico (articolo 9-ter, cc. 2-3)
La disposizione prevede un’estensione di ulteriori tre mesi dell’esonero dal pagamento del Canone Unico per le imprese di pubblico esercizio.
In particolare, gli esercenti ex articolo 5 della L. 287/1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie) titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal pagamento del Canone Unico dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; si estende, in tal modo, l’esonero previsto per il periodo dal 1 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il Canone Unico sostituisce Tosap, Cosap, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’uso o l’occupazione delle strade.
Anche per i venditori ambulanti è stato esteso dal 1 gennaio al 31 marzo 2021 l’esonero dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (già esonerati dal 1 marzo 2020 al 15 ottobre 2020).
Detassazione delle misure agevolative Covid-19 (articolo 10-bis)
Accogliendo un emendamento promosso da Confartigianato, il legislatore ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
A titolo esemplificativo, la detassazione dei contributi/indennità interessa:
- indennità professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 27, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- indennità soggetti iscritti alla Gestione IVS ex art. 28, D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”;
- contributo fondo perduto esercenti attività d’impresa / lavoratore autonomo / reddito agrario ex art. 25, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
- “bonus negozi e botteghe” ex art. 65, D.L. n. 18/2020 e “bonus canoni di locazione” ex art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
- credito d’imposta “adeguamento ambienti di lavoro” e “sanificazione / acquisto DPI” ex artt. 120 e 125, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
- contributo “ristorazione” e “centri storici” ex artt. 58 e 59, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”;
- contributo a fondo perduto misure restrittive DPCM 24.10.2020 ex artt. 1, 1 ter e DPCM 3.11.2020 ex art. 1-bis, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”;
- contributo a fondo perduto servizi di ristorazione ex art. 2, D.L. n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale”.
La disposizione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.
Rateizzazione del secondo acconto delle imposte 2020 (articolo 13-quinquies, c. 5)
Nell’ambito della proroga del termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte dirette ed IRAP al 30 aprile 2021, nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene ora prevista l’ulteriore possibilità di versamento in un massimo di quattro rate, con il versamento della prima entro il 30 aprile 2021.
La rateizzazione riguarda la proroga concessa ai seguenti soggetti “no ISA”:
- soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro e con calo di fatturato del 33%, in tutto il territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività con codice ATECO di cui alle Tabelle 1 e 2 – allegate al D.L. 137/20 post conversione – nelle zone rosse, nonché ristoranti nelle zone arancioni, a prescindere dal volume di ricavi e dal calo di fatturato.
Per effetto delle modifiche apportate, si può riassumere come segue:
Seconda / unica rata acconto 2020 in scadenza il 30/11/2020 |
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Soggetto | Requisiti | Proroga |
Impresa / lavoratore autonomo ISA / NON ISA | Nessuno (domicilio fiscale / sede operativa sul territorio nazionale) |
10/12/2020 |
ISA | Riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa sul territorio nazionale) |
30/4/2021 |
ISA | Attività di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa” |
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Esercenti attività di gestione di ristoranti ISA | Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio” | |
Non ISA | Ricavi / compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro + riduzione fatturato /corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa sul territorio nazionale) |
30/4/2021 (unica soluzione o prima rata) |
Non ISA | Attività di cui alla Tabella 1 a Tabella 2 + domicilio fiscale o sede operativa in zona “rossa” |
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Esercenti attività di gestione di ristoranti No ISA | Domicilio fiscale o sede operativa in zona “arancio” |
Si segnala che, in sede di conversione, le Tabelle 1 e 2 – che riportano i codici attività originariamente definiti dai Decreti Ristori, ai fini delle agevolazioni previste – non hanno subito modifiche.
Superbonus e cessione crediti riqualificazione energetica – Equo compenso per le prestazioni professionali (articolo 17-ter)
La disposizione introduce l’obbligo in capo ai soggetti (comprese le banche) che acquisiscono tramite cessione di credito o sconto in fattura le detrazioni fiscali di cui al D.L. Rilancio (fra le quali il c.d. “Superbonus 110%”), di applicare la normativa sull’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.