Decreto Legge n. 21/2022: le novità in materia di lavoro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, il Decreto Legge n. 21/2022, cosiddetto "Decreto Ucraina", adottato per contrastare gli attuali effetti economici e umanitari della crisi ucraina, contenente misure e importanti novità per il lavoro.
Le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro.
Esclusivamente per l’anno 2022, viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare 200,00 Euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni carburante.
Tali buoni, per espressa previsione del Decreto, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Il limite di Euro 200, dedicato appositamente ai buoni carburante, si aggiunge alla franchigia di esenzione annuale prevista dalla richiamata disposizione del TUIR pari ad Euro 258,23.
Pertanto, il dipendente già beneficiario di un benefit individuale (quale l’auto aziendale concessa ad uso promiscuo) avrà a disposizione un ulteriore limite di esenzione dedicato esclusivamente ai buoni carburante per il valore annuo di Euro 200 complessivi.
Invece, ai lavoratori per i quali non siano in atto altre concessioni di benefit, sarà possibile corrispondere più buoni carburante fino alla soglia complessiva annua di Euro 458,23 (Euro 258,23, a cui aggiungere l’ulteriore importo di Euro 200 previsto dal Decreto), senza che tale erogazione sia imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
Al fine di aiutare le imprese a fronteggiare situazioni di particolari difficoltà legate all’aumento dei prezzi dell’energia, solamente nelle ipotesi in cui siano stati esauriti i limiti di durata dei trattamenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, è previsto:
- per le imprese industriali e delle costruzioni rientranti nel campo di applicazione della CIG, un ulteriore trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
- per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS o dei fondi di solidarietà bilaterali, con meno di 15 dipendenti e identificati con uno dei codici Ateco di cui all’Allegato I del Decreto (turismo, ristorazione, attività ricreative) un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre, a decorrere dal 22 marzo e fino al 31 maggio 2022, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A del Decreto (ovverosia dei settori industriali: siderurgia, legno, ceramica, automotive, agroindustria), che sospendono o riducono l’attività lavorativa ricorrendo all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.
Viene estesa la platea dei lavoratori beneficiari dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 119, L. 234/2021).
In particolare, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (pari al 100% per 36 mesi, nel limite di 6.000 euro annui), per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti per riduzione di personale da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale preso il Mise o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle suddette imprese.