Decreto Ristori: le principali novità fiscali

La norma, in vigore dal 29/10/2020, prevede specifiche disposizioni emergenziali

 
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Il DL n. 137/2020, cosiddetto “Decreto Ristori”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato pubblicato nell’Edizione straordinaria della G.U. 28.10.2020, n. 269.  La norma, in vigore dal 29/10/2020, prevede specifiche disposizioni emergenziali: di seguito illustriamo le principali novità in materia fiscale.

Anticipiamo che nella notte fra il 6 ed il 7 novembre 2020 è stata approvata un’ulteriore norma, c.d. “Decreto Ristori Bis”, il cui testo definitivo è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nuova disposizione, sulla base delle bozze diffuse i giorni scorsi, apporterà modifiche ed integrazioni al Decreto Ristori appena entrato in vigore: seguiranno, pertanto, aggiornamenti.


 

Contributo a fondo perduto (art. 1)

Il Decreto Ristori riconosce un nuovo contributo a fondo perduto, riservato agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19 (si tratta, in particolare, di soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento e divertimento, sportivo e del trasporto).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, alberghi, etc.);
  • a prescindere dall’ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di Euro – a tal proposito, si rammenta che i soggetti con ricavi/compensi superiori a tale limite erano esclusi dal contributo di cui all’articolo 25 del D.L. n. 34/20).

Condizioni e modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019.

Il contributo previsto dal Decreto Ristori:

  1. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  2. per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato:

  1. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato. Si ricorda che tale contributo era stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali, differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino ad Euro 400.000, 15% da Euro 400.000 a Euro 1.000.000 e 10% da Euro 1.000.000 a Euro 5.000.000). Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25 del DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a Euro 1.000/2000 (rispettivamente, per le persone fisiche o gli altri soggetti);
  1. per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020 (quindi, in base alla riduzione del fatturato, etc.); qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote percentuali (ovvero, 100%, 150%, 200% o 400%) sono specifiche per settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020, come segue (in ogni caso, il MISE può individuare eventuali, ulteriori, codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo).

400% del contributo a fondo perduto dell’art. 25 D.L. 34/2020
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

 

200% del contributo a fondo perduto dell’art. 25 D.L. 34/2020
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

 

150% del contributo a fondo perduto dell’art. 25 D.L. 34/2020
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

100% del contributo a fondo perduto dell’art. 25 D.L. 34/2020
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

.
Da ultimo, si precisa che:

  • l’ammontare del contributo a fondo perduto non può superare 150.000 Euro;
  • il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP;
  • il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche;
  • nel caso in cui il contributo sia in tutto od in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero con sanzionied interessi; inoltre, è prevista l’applicazione di sanzioni penali. 

Bonus canoni di locazione (art. 8)

Con l’art. 8 del DL 137/2020 viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:

  • per le sole imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020,cioè le attività, in­­di­viduate mediante i codici ATECO, che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020;
  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (quindi, anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);
  • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell’art. 28 del DL 34/2020: ad esempio, per l’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la con­dizione del calo del fatturato (ad eccezione che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

In sintesi:

  • la riduzione del fatturato / corrispettivi deve essere pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • il credito in esame spetta nella misura del 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo (30% del canone per affitto d’azienda);
  • il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi; relativamente al canone di dicembre, il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

Si segnala che:

  • è ammessa la cessione del credito (alle condizioni previste dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020);
  • l’agevolazione può essere usufruita nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

Da ultimo, la normativa va coordinata con quanto previsto dall’art. 77 del D.L. 104/20 e, quindi, i settori interessati dalle chiusure / limitazioni di orario di apertura sono quelli riportati nella specifica tabella di cui all’Allegato 1 al DL 137/2020, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo. Infatti, con l’art. 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” il Legislatore ha esteso l’agevolazione in esame fino al 31.12.2020 a favore delle imprese turistico-ricettive nonché previsto che in caso di affitto d’azienda il bonus è pari al 50% del canone. 


Abolizione seconda rata IMU (art. 9)

Ai sensi del DL 137/2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’abolizione riguarda:

  • i soli proprietari di immobili che siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili;
  • gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Al­legato 1 al DL 137/2020.

Si precisa che la disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

È comunque applicabile quanto previsto dall’art. 78, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nella Relazione illustrativa del Decreto Ristori è evidenziato che la nuova previsione legislativa “si aggiunge” al citato art. 78 e, pertanto, non è diretta “a superare” quanto già previsto da tale ultima disposizione. Di conseguenza, le fattispecie già previste dal citato art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.

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