Deducibilità integrale IMU 2022 per i fabbricati strumentali

Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.
2019: percentuale di deducibilità 50%
2020: percentuale di deducibilità 60%
2021: percentuale di deducibilità 60%
2022: percentuale di deducibilità 100%
Si ricorda che ai fini IRAP l’IMU rimane indeducibile.
SOGGETTO | STRUMENTALITÀ DELL'IMMOBILE |
Impresa | - per natura (immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E); - per destinazione (immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza). |
Lavoratore autonomo | La natura strumentale dell’immobile è collegata all’utilizzazione esclusiva ed effettiva dello stesso per lo svolgimento dell’attività professionale, non rilevando la categoria catastale di appartenenza. |
La deducibilità dell’IMU non è riconosciuta per gli immobili patrimonio e per quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d. “beni merce”).
L’agevolazione in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E, non è applicabile agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente per i quali, quindi, l’IMU è integralmente indeducibile.