Pubblicato il Decreto Energia: le novità fiscali nella legge di conversione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.4.2022, n. 98, è stata pubblicata la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, cosiddetto “Decreto Energia". In sede di conversione sono state introdotte alcune novità fiscali: di seguito esaminiamo le principali.
Ricordiamo che l’art. 1, DL n. 13/2022 aveva riscritto il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020, prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.
Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ... è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:
- il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
- a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).
Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.
In via generale, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.
Ora il Legislatore dispone che, per il 2022:
- i soggetti IRES;
- i titolari di partita IVA;
tenuti a presentare il modello REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.
In sede di conversione del Decreto Legge è stata confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 14%.
E’ stato però differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.
L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:
- in unica soluzione entro il 15.11.2022;
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.