Servizio mod. 730 - Assistenza ai dipendenti come benefit aziendale
Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR, l’assistenza fiscale per l'elaborazione del Modello 730 è un servizio che può essere sostenuto direttamente dall’azienda e offerto come benefit ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale.
Le aziende che sostengono il costo direttamente lo deducono dal reddito come costo di lavoro, mentre il benefit non è tassato fino all’importo di €. 1.000 o €. 2.000 in presenza di figli a carico(come previsto dalla Legge di Bilancio 2024), complessivo di tutti i benefit corrisposti nel periodo di imposta.
Questo benefit rappresenta sicuramente un'opportunità per migliorare il clima aziendale alleggerendo i collaboratori dal costo della dichiarazione dei redditi e offrendo loro un'assistenza qualificata e dedicata.
Con la circolare n. 5/E pubblicata il 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per garantire uniformità di azione e chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi, in particolare sulle misure fiscali in materia di non imponibilità del valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro (fringe benefit).
L’articolo 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2024, ha previsto - limitatamente al periodo d’imposta 2024 - una deroga all’articolo 51, comma 3 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito “TUIR”).
La modifica ha innalzato il tetto del limite di esenzione, ordinariamente pari a euro 258,23 previsto dall’articolo 51, comma 2 del TUIR per l’erogazione dei beni e servizi ai lavoratori subordinati e assimilati. Tale limite è stato innalzato pari a:
- 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro per i lavoratori con i figli a carico - compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR.
Rientrano nella nozione dei “fiscalmente a carico” i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili) e i figli con età non superiore a 24 anni, con il limite innalzato a 4.000 euro.
I datori di lavoro che intendono riconoscere beni e/o servizi in natura a titolo di Fringe benefit, applicando le soglie di esenzione, sono tenuti ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - laddove presenti - e a richiedere, ai lavoratori interessati a fruire dell’innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 euro, una dichiarazione di avervi diritto con indicazione del codice fiscale dei figli a carico.