Assistenza Mod. 730 come fringe benefit aziendale per i dipendenti

Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR, l’assistenza fiscale per l'elaborazione e la presentazione da parte di professionisti qualificati del Modello 730 è un servizio che può essere sostenuto direttamente dall’azienda e offerto come benefit ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale.
Le aziende che sostengono il costo direttamente lo deducono dal reddito come costo di lavoro, mentre il benefit non è tassato fino all’importo di €. 1.000 o €. 2.000 in presenza di figli a carico (come previsto dalla Legge di Bilancio 2025), complessivo di tutti i benefit corrisposti nel periodo di imposta.
Questo benefit rappresenta un servizio utile e apprezzato, che alleggerisce i tuoi dipendenti dal costo della dichiarazione dei redditi, con l’affidabilità di un’assistenza qualificata a tariffe agevolate.
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027") ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da euro 258,23 a euro 1.000 per i lavoratori dipendenti. Questo limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Inoltre, nell’inclusione della soglia di esenzione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro vi rientrano anche i pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Rientrano nella nozione dei “fiscalmente a carico” i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili) e i figli con età non superiore a 24 anni, con il limite innalzato a 4.000 euro.
Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all'attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.