Decreto Semplificazioni: le principali novità fiscali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022

 
consulenza fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 (Decreto Semplificazioni) che contiene numerose novità di carattere fiscale.

Di seguito le misure fiscali di maggior interesse per le imprese.


Modifiche al calendario fiscale (Articolo 3)

Liquidazioni periodiche Iva (Lipe) - Art. 3, c. 1
Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 di ciascun anno (anziché entro il 16.09).

Invio elenchi Intrastat - Art. 3, c. 2
Gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (anziché entro il giorno 25 del mese successivo).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 3, cc. 4, 5
Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento (30.09), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (anziché 250 euro);
  • per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento (30.11), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro (anziché 250 euro).

Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. 


Modifica della disciplina in materia di esterometro (Articolo 12)

L’articolo 12 modifica il comma 3-bis dell’art. 1, del D.lgs. 5.8.2015, n. 127, introducendo una nuova condizione di esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Agli esoneri già previsti (operazioni assistite da bolletta doganale o per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche) si affianca quello relativo ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Si ricorda che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle predette operazioni sono trasmessi telematicamente utilizzando SdI e che:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. 

Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (Articolo 13)

Modificata la decorrenza della sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022. 


Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (Articolo 14)

È stato ampliato il termine di registrazione degli atti in termine fisso da 20 a 30 giorni. 


Monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (Articolo 16)

Con l’articolo 16 viene sostituito il comma 1 dell’articolo 1 del DL n. 167/1990 e conseguentemente:

  • è abbassato da 15.000 a 5.000 euro l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori di trasmettere i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche con valute virtuali, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • è eliminata dal corpo della norma la seguente subordinata: “indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e ad una o più operazioni frazionate”.

La nuova disposizione si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021. 


Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (Articolo 24)

Con l’articolo 24 viene estesa anche al 2022 l’applicazione dell’articolo 148 del DL. n. 34/2020. L’articolo 148 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, prevede:

  • l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo alle imprese,
  • di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale (interventi straordinari).

L’art. 148 interviene sulle modalità di analisi di rischio e definizione delle strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati del biennio precedente (2018/2019). Con la modifica recata dall’articolo 23, comma 1, lett. b), si stabilisce che per tali attività:

  • per il periodo di imposta 2021 si terrà conto del livello di affidabilità fiscale più elevato raggiunto nei periodi di imposta 2019 e 2020;
  • per il periodo di imposta 2022, si terrà conto del livello di affidabilità più elevato raggiunto nei periodi di imposta 2020 e 2021;

L’art. 23, comma 2, interviene sull’art. 9-bis del DL n. 50/2017 disponendo che gli indici sono approvati con DM entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello per il quale sono applicati, inoltre, eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il successivo mese di aprile. 


Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale Aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 (Articolo 35)

Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10, c. 1, 2° periodo D.M. 31.05.2017 n. 115, in scadenza:

  • a) dal 22.06.2022 al 31.12.2022, sono prorogati al 30.06.2023;
  • b) dal 1.01.2023 al 30.06.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

È prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. 


Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021 Art. 35, c. 4

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31.12.2022

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