Decreto Fiscale 38/2026: le principali novità operative per imprese e professionisti

Nel corso del 2026 il quadro fiscale continua a evolversi attraverso interventi mirati, spesso tecnici ma con impatti concreti sulla gestione operativa delle imprese. Il Decreto Fiscale n. 38/2026 si inserisce in questo contesto, introducendo chiarimenti, rinvii e modifiche che riguardano ambiti diversi, dall’IVA agli incentivi, fino ad alcuni adempimenti ricorrenti.
Per imprese e professionisti, il punto non è solo aggiornarsi sulle singole novità, ma comprendere come queste incidono su processi, contratti e pianificazione nel corso dell’anno.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda le operazioni di permuta. Per adeguarsi alla normativa comunitaria, viene rivisto il criterio di determinazione della base imponibile IVA.
Non si fa più riferimento al valore normale dei beni o servizi scambiati, ma ai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare l’operazione. Si tratta di un cambio significativo, soprattutto per le imprese che utilizzano formule contrattuali complesse o scambi di prestazioni.
Dal punto di vista operativo, è importante considerare la decorrenza: le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
I comportamenti precedenti restano validi, anche per il periodo fino al 28 marzo 2026. Non sono richiesti adeguamenti retroattivi, né sono previsti rimborsi o rettifiche dell’IVA già versata. Questo chiarimento evita possibili contenziosi e consente una gestione più lineare del passaggio al nuovo regime.
Viene rinviata l’applicazione del contributo previsto per le spedizioni provenienti da Paesi extra UE di valore inferiore a 150 euro.
Il nuovo termine è fissato al 1° luglio 2026. Fino a quella data, le importazioni continuano a seguire le regole attuali.
La ratio del rinvio è tecnica: consentire agli operatori e alle piattaforme di adeguare i sistemi informatici. Per le imprese che gestiscono e-commerce o importazioni frequenti, si tratta di un margine temporale utile per verificare processi e flussi.
Un’altra misura riguarda le provvigioni in specifici settori. L’applicazione della ritenuta viene posticipata dal 1° marzo al 1° maggio 2026 per:
- agenzie di viaggio
- agenti e mediatori del settore trasporti
- agenti e commissionari del settore petrolifero
Il rinvio, pur limitato nel tempo, è rilevante sotto il profilo operativo: permette agli operatori di adeguare contratti, sistemi amministrativi e modalità di fatturazione senza interventi immediati.
Sul fronte degli investimenti, viene eliminata una limitazione che negli anni aveva inciso sulle scelte di approvvigionamento.
La maggiorazione dell’ammortamento non è più vincolata ai beni prodotti in UE o SEE. Dal 1° gennaio 2026, l’agevolazione si estende anche ai beni provenienti da Paesi extra UE.
Per le imprese, questo significa maggiore flessibilità nella selezione dei fornitori e nella pianificazione degli investimenti, soprattutto in contesti internazionali o filiere globali.
Per le imprese che hanno già presentato domanda e ottenuto esito positivo dal GSE, vengono definite le modalità di utilizzo del beneficio nel 2026.
In particolare:
- il credito d’imposta spettante è pari al 35% di quello richiesto
- il GSE comunicherà l’importo utilizzabile entro il 30 aprile 2026
- il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026
- il beneficio non concorre alla formazione del reddito e non rileva ai fini IRAP
Si tratta di indicazioni operative importanti, che incidono sulla pianificazione finanziaria e sulla gestione della liquidità.
Dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 viene introdotta una soglia di esenzione per i premi agli atleti dilettanti.
In particolare:
- nessuna ritenuta alla fonte se il totale annuo non supera 300 euro
- al superamento della soglia, l’intero importo diventa imponibile
La struttura della norma richiede attenzione: non si tratta di una franchigia, ma di una soglia “secca”. Anche un superamento minimo comporta la tassazione dell’intero importo.
Infine, viene aggiornato l’importo dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a società ed enti.
L’importo passa da 100 a 118 euro, con applicazione ai documenti emessi a partire dal 28 marzo 2026.
Per le imprese si tratta di un incremento contenuto, ma da considerare nella gestione dei costi bancari e amministrativi.