Fatture elettroniche: importanti novità dal 1° luglio 2022

Le fatture attive dovranno essere emesse elettronicamente verso soggetti esteri entro 12 giorni

 
fattura elettronica (1)

A partire dal 1° luglio 2022* l’invio dei dati delle operazioni con soggetti esteri dovrà essere effettuato per singola operazione in sostituzione dell’esterometro.

L’obbligo comunicativo è facoltativo in caso di:

  • operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
    oppure
  • viene emessa ricevuta o una fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Fatture di vendita

Oltre a recapitare al cliente estero il documento cartaceo con le consuete modalità l’emittente, Italiano, dovrà provvedere ad inoltrare allo SDI una fattura elettronica in cui l’elemento “CodiceDestinatario” dovrà essere valorizzato “XXXXXXX”.

Le fatture attive dovranno essere emesse elettronicamente verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita.

La sanzione per il mancato o ritardato invio del dato relativo all’esterometro è pari a 2 euro a fattura o 1 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dal termine, con il massimo di 400 euro mensili.

Fatture di acquisto

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente dovrà emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

  • ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE),
  • effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)

Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);

Nel campo “data” della sezione Dati generali si dovrà indicare:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero) nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto INTRA UE
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori EXTRA UE

* Sul tema l’art. 1, co. 1103 della Legge n. 178/20 ha previsto una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15 a decorrere dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2022. Questo termine è stato differito al 1° luglio 2022 da un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 146/21 ad opera dalla Legge n. 215/2021 (art. 5, co. 14).

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