Fatture elettroniche: novità in materia di imposta di bollo

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore ad Euro 77,47 sono disciplinate dall’art. 6 del D.M. 17.6.2014, da ultimo modificato dal D.M. 4.12.2020, attuativo delle disposizioni previste dall’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
Le regole “pratiche” da seguire per l’assolvimento dell’imposta – già a partire dal primo trimestre 2021 - sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021.
Il provvedimento citato, infatti, indica che per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
- delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
- delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al già menzionato provvedimento.
I suddetti elenchi sono disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. Sempre il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può anche integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Le citate modifiche devono essere effettuate (sia in maniera puntuale che massiva) entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate negli Elenchi A e B eventualmente modificate, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore viene calcolato ed evidenziato, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
Si può schematizzare l’iter come segue:
Periodo emissione fatture |
Messa a disposizione elenchi A e B |
Data limite modifiche elenco B |
Comunicazione ammontare dovuto |
Termine di versamento imposta di bollo |
1° trimestre |
15.4 |
30.4 |
15.5 |
31.5 (*) (**) |
2° trimestre |
15.7 |
10.9 |
20.9 |
30.9 |
3° trimestre |
15.10 |
31.10 |
15.11 |
30.11 |
4° trimestre |
15.1 |
31.1 |
15.2 |
28.2 |
* Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.9. |
Ricordiamo che, per il primo trimestre 2021, il termine ultimo per le modifiche dell’elenco B è il 30 aprile 2021.
Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa, il cedente/prestatore effettua il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.
In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC.
Al fine di una corretta gestione della procedura da seguire per l’assolvimento dell’imposta di bollo, consigliamo la consultazione della guida operativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.