Frontalieri Italia-Svizzera: siglato il nuovo accordo sulla tassazione

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023 e sarà applicabile dal 1° gennaio 2024

 
svizzera dogana

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 83/2023  è stato approvato il nuovo accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera (con un periodo transitorio). L’Accordo modifica quello del 1974 e va a disciplinare in modo più chiaro la relativa tassazione dei redditi percepiti dai frontalieri.

L'accordo è ufficialmente entrato in vigore dallo scorso 17 luglio 2023, e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.

L’intesa sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Sono previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

È previsto l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.

Definizione di Area di frontiera e lavoratore frontaliere

Area di frontiera
Ambito geografico di applicazione dell’accordo che, per quanto riguarda la Svizzera riguarda il cantone dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

Lavoratore frontaliere
Persona fisica:
- fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono per intero o parzialmente in una fascia di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
- che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa nell’altro Stato;
- in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Il criterio di tassazione concorrente del reddito

In base all’art. 3, par. 1 dell’Accordo, l’imposizione dei lavoratori frontalieri deve essere effettuata seguendo il criterio della tassazione concorrente: 
- lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, fino ad un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali,
lo Stato di residenza del lavoratore tassa il reddito per interno, andando ad eliminare la doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia (art. 5).

Esempio di un lavoratore residente in Italia che lavora in Svizzera

TIPOLOGIA DI FRONTALIERE VECCHIO ACCORDO CON LA SVIZZERA NUOVO ACCORDO CON LA SVIZZERA
Frontalieri nella fascia dei 20 km dal confine (risiede in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia) Imposizione fiscale esclusiva in Svizzera Tassazione concorrente:
– In Svizzera (80%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera;
– In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere.
Frontalieri oltre fascia dei 20 km dal confine (risiede in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra giornalmente nel proprio domicilio in Italia) Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro. Applicazione del credito per imposte estere. Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Applicazione del credito per imposte estere.

 

Il regime transitorio per i redditi dei lavoratori frontalieri

L’art. 9 dell’Accordo prevede un regime transitorio legato ai redditi percepiti dai frontalieri. In particolare prevede che "Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera".

In pratica i lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio 2023 (data di entrata in vigore dell'Accordo) svolgono, oppure che nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023 hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera, possono applicare il regime transitorio, in relazione al quale (in deroga alla nuova normativa) i redditi restano imponibili soltanto in Svizzera. Il nuovo accordo, infatti, opera per i lavoratori che entrano nel regime dei frontalieri a partire dal 17 luglio 2023.

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