Regime fiscale delle vetture aziendali: regole, limiti e opportunità

L'assegnazione di vetture aziendali ai dipendenti è soggetta a specifiche normative fiscali che impongono limitazioni e regole per quanto riguarda deduzioni, detrazioni e tassazione. In particolare, l'articolo 164 del TUIR introduce restrizioni alla deducibilità dei costi legati alle auto aziendali, che variano in base all’utilizzo del veicolo, distinguendo tra impiego esclusivamente aziendale e promiscuo.
L'uso promiscuo comporta inoltre la generazione di un compenso in natura (fringe benefit) tassabile per il dipendente, a meno che l'azienda non addebiti al lavoratore una quota per l'uso privato del veicolo.
Per quanto riguarda l'IVA, l'articolo 19-bis.1 del DPR 633/1972 prevede che la detrazione dell’imposta sui costi delle vetture sia limitata in base all’utilizzo dell'auto. Questo significa che le imprese devono valutare attentamente le modalità di assegnazione delle vetture per ottimizzare il carico fiscale.
Di seguito esaminiamo le implicazioni fiscali delle diverse modalità di utilizzo delle vetture aziendali e le soluzioni più convenienti per le imprese.
Le auto aziendali sono soggette a un regime fiscale particolare che:
- limita, in alcuni casi, la deducibilità dei costi correlati (ai sensi dell’articolo 164 del TUIR);
- riduce, in talune circostanze, la detraibilità dell'IVA (come previsto dall’articolo 19-bis.1 del DPR 633/1972);
- impone la valutazione di un compenso in natura, rientrante nel reddito da lavoro dipendente, se il veicolo viene concesso in uso a un dipendente o amministratore (secondo l'articolo 51 del TUIR).
Queste limitazioni variano a seconda dell’utilizzo del mezzo: può essere destinato esclusivamente ad attività aziendale oppure a un uso promiscuo.
L’uso promiscuo è consentito soltanto per le autovetture, mentre i veicoli classificati come autocarri devono essere impiegati esclusivamente per il trasporto di cose, come indicato nella carta di circolazione.
Considerando il regime fiscale specifico per le vetture aziendali, le imprese devono valutare attentamente la scelta più vantaggiosa: assegnare l’auto al dipendente per un uso promiscuo o destinarla solo a fini aziendali. Nel caso in cui il veicolo sia dato in uso al lavoratore, l’azienda può scegliere se addebitargli l’utilizzo per scopi privati oppure non addebitare nulla, configurando così un compenso in natura (fringe benefit).
Gli impatti fiscali di queste scelte interessano sia il datore di lavoro che il dipendente, influenzando le modalità di gestione delle vetture aziendali.
Le autovetture utilizzate esclusivamente come strumenti aziendali sono considerate essenziali per l’attività dell’impresa. L’Amministrazione finanziaria ritiene che queste vetture siano indispensabili per lo svolgimento delle operazioni aziendali. Rientrano in questa categoria i veicoli di società di noleggio (sia con che senza conducente), i taxi, nonché i mezzi utilizzati per la manutenzione delle infrastrutture di trasporto (Interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017).
Anche le navette per il trasporto ospiti degli hotel (Interrogazione parlamentare del 3 agosto 2016, n. 5-09338) e le vetture attrezzate per servizi di vigilanza (Interpello 553/2022) sono incluse.
Quando le auto aziendali non sono adibite esclusivamente all’uso aziendale, la deduzione fiscale è limitata al 20% dei costi sostenuti, come stabilito dall’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR. Questa percentuale si applica tanto ai costi di acquisizione (come acquisto, leasing o noleggio) quanto alle spese operative (carburante, ricarica elettrica, pedaggi, assicurazioni e manutenzioni).
Inoltre, per le vetture non assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo, la normativa impone limiti all’importo deducibile: 18.075,99 euro per l’acquisto o leasing, e 3.615,20 euro per il noleggio, incluse le spese accessorie, come IVA indetraibile e tasse di immatricolazione.
Tuttavia, esistono soglie di deducibilità più alte in casi specifici: gli agenti di commercio, ad esempio, possono dedurre fino all’80%, mentre per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti la deduzione è del 70%.
Nel caso in cui i veicoli siano concessi in uso promiscuo ai dipendenti per gran parte del periodo d’imposta, le spese collegate sono deducibili fino al 70%, senza alcun limite ai costi d'acquisizione (quindi non si applica il limite di 18.075,99 euro previsto per le auto acquistate o in leasing).
Poiché il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali, si genera un compenso in natura (fringe benefit), a meno che il lavoratore non paghi un corrispettivo per l’uso privato del veicolo. Il valore del fringe benefit viene calcolato forfettariamente in base alle tabelle ACI sui costi chilometrici, come indicato dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR.
L'IVA sulle spese delle autovetture aziendali può essere detratta fino al 40%. Tuttavia, in alcuni casi specifici, come l’acquisto o l’importazione di:
- veicoli taxi,
- veicoli delle autoscuole,
- auto di società di leasing e noleggio,
- veicoli venduti dalle concessionarie,
- veicoli utilizzati dai dipendenti a pagamento,
è possibile detrarre l’IVA integralmente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 55/E/2007.
Imposte dirette: tavola di riepilogo | |||
Utilizzo dell'auto | Deduzione Costo di acquisto |
Deduzione Canoni di leasing |
Deduzione Canoni di noleggio |
Autovetture usate esclusivamente come beni strumentali (es. autovetture utilizzate dalle società di noleggio) o adibite ad uso pubblico (es. taxi) Tuir, art.164,c.1, lett. a |
100% | 100% | 100% |
Autovetture non usate esclusivamente come beni strumentali, nè adibite ad uso pubblico, nè assegnate in uso promiscuo ai dipendenti (ad es. autovetture "non assegnate") Tuir, art. 164, c.1, lett. b |
20% nel limite di 18.075,99 euro (25.306,39 per le auto acquistate tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016) | 20% nel limite dei canoni di leasing proporzionalmente corrispondenti a un costo di acquisizione non superiore a 18.075,99 euro (25.306,39 per le auto acquistate tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016) | 20% nel limite di 3.615 euro l'anno |
Autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti Tuit, art. 164, c.1, lett. b-bis |
70% senza limiti sul costo di acquisto | 70% senza limiti sul canone di leasing | 70% senza limiti sul canone di noleggio |
Autovettura assegnata in uso promiscuo all'amministratore Tuir, ar. 164, c.1, lett. b |
100% fino a concorrenza del fringe benefit, 20% l'eccedenza rispetto al benefit con il limite del costo fiscalmente riconosciuto | 100% fino a concorrenza del fringe benefit, 20% l'eccedenza rispetto al benefit con il limite del canone di leasing fiscalmente riconosciuto | 100% fino a concorrenza del fringe benefit, 20% l'eccedenza rispetto al benefit con il limite del canone di noleggio fiscalmente riconosciuto |
- 40% per le autovetture assegnate al dipendente senza addebito di corrispettivo per l’uso privato;
- 100% per le autovetture assegnate al dipendente con addebito di corrispettivo per l’uso privato.
Il reddito in natura per il lavoratore si genera quando l'azienda assegna un'auto per uso promiscuo e non richiede un corrispettivo per l'uso personale del veicolo. Nel caso di utilizzo promiscuo, ovvero sia per scopi aziendali che personali, il fringe benefit viene determinato in base alle emissioni di CO2 del veicolo. Le percentuali applicate variano (25%, 30%, 50% o 60%) a seconda dei livelli di emissioni, e sono calcolate su un percorso convenzionale di 15.000 km all’anno.
Il calcolo avviene utilizzando i costi chilometrici forniti dalle tabelle ACI nazionali, a cui viene sottratto l’eventuale importo che il lavoratore versa per l’utilizzo personale del veicolo. Questo metodo è disciplinato dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR.
Determinazione del fringe benefit | ||
Tipologia di assegnazione | Percentuale da applicare ai costi ACI corrispondenti a una percorrenza annua di 15.000 km | Emissioni di CO2 |
Autovetture assegnate fino al 30 giugno 2020 | 30% | Non rilevano |
Autovetture assegnate e immatricolate dal 1° luglio 2020 | 25% | CO2 =< 60g/km |
30% | 60g/km < CO2 =<160 g/km |
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40% (50% dal 2021) |
160 g/km < CO2 =<190 g/km |
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50% (60% dal 2021) |
C02 > 190 g/km |
Se il dipendente corrisponde delle somme o assume a carico talune spese di gestione, il fringe benefit da assoggettare a tassazione dev’essere determinato al netto di quanto il dipendente ha corrisposto (con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell'eventuale Iva a carico del dipendente).