Imposte dirette: scadenze del 30 novembre 2022

Entro il 30 novembre 2022, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, occorre effettuare il versamento della seconda rata di acconto (o dell’acconto in unica soluzione) per le imposte dirette, per l'Irap e per i contributi, per il periodo d’imposta in corso.
L’importo dovuto non è rateizzabile.
I soggetti che versano l’acconto in due rate devono versare - entra la data indicata - il 60% dell’importo complessivamente dovuto (il 40% è stato già versato a titolo di prima rata). Per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi i relativi soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, il primo ed il secondo acconto sono pari al 50% ciascuno.
I contribuenti possono compensare i debiti di imposte e di contributi con i crediti di altre imposte o contributi, nel rispetto di alcune restrizioni. La compensazione può avvenire esclusivamente mediante F24 telematico.
Il limite massimo dei crediti che possono essere compensati orizzontalmente è di euro 2.000.000,00 per ciascun anno solare.
Per poter utilizzare un credito in compensazione orizzontale occorre rispettare particolari obblighi di presentazione e di compilazione delle dichiarazioni Iva annuale, Redditi Irpef, Ires o dichiarazione Irap che variano a seconda dell’ammontare del credito compensato.
Il credito derivante da dichiarazione annuale può essere utilizzato liberamente fino all’importo di euro 5.000 a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce
Esempio. Se l’anno 2021 chiude con un credito Iva di 8.000 euro, entro la soglia di 5.000 euro il contribuente può utilizzare il credito in compensazione orizzontale già dal 1° gennaio 2022 (ad esempio, con il modello F24 che viene presentato entro il 16 gennaio 2022).
Se invece il credito - usato in compensazione - supera la soglia dei 5.000 euro, la compensazione può avvenire solo dopo aver ottenuto il visto di conformità a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Prima di procedere con una compensazione orizzontale è opportuno verificare che non ci siano somme iscritte a ruolo il cui pagamento risulta ormai scaduto. Infatti, in base all’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, la presenza di debiti iscritti scaduti di importo superiore a 1.500 euro per tributi erariali (Cm 15 febbraio 2011, n. 4/E e Cm 11 marzo 2011, n. 13/E; risposta a interpello 22 settembre 2020, n. 385/E) e accessori (sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora, aggi spettanti all’agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo) impedisce la compensazione orizzontale fino a concorrenza dell’importo. Si precisa inoltre che tale divieto non opera nel caso in cui sia stata concessa sospensione o una rateizzazione.