Le novità in materia di lavoro nella Legge di conversione del Decreto Aiuti-bis
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge n. 142/2022 di conversione, con modificazioni, del cosiddetto Decreto Aiuti-bis, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. La legge di conversione è in vigore dal 22 settembre 2022.
Tra le novità principali in materia di Lavoro si segnalano le seguenti.
È stata confermata l’estensione del cosiddetto “Bonus 200 Euro” ad ulteriori categorie di lavoratori (tra cui i pensionati, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione separata, i collaboratori sportivi).
Inoltre, l’indennità andrà riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti:
- con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e
- che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8%, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
La norma prosegue stabilendo che l'indennità è riconosciuta:
- in via automatica,
- per il tramite dei datori di lavoro,
- nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022,
- previa dichiarazione del lavoratore (di cui si allega la bozza da scaricare)
- di non aver beneficiato dell'indennità una tantum
- e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18 maggio 2022.
Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3. del TUIR, non concorreranno a formare il reddito, tutti i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme elargite o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite di Euro 600,00.
Nel caso in cui il valore del fringe benefit superi il predetto limite, pari ad Euro 600,00, la sola eccedenza concorrerà a formare reddito, contrariamente a quanto indicato dall’art. 51, comma 3, del TUIR, come riportato nel Dossier del Senato - Schede di lettura di accompagnamento al Decreto Aiuti-bis.
Per i soli periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 è stato confermato, anche in sede di conversione in legge, il taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2%.
A favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di Euro 2.692,00 lordi, già destinatari dello sgravio contributivo dello 0,8%, è stato appunto previsto l’incremento di tale esonero di 1,2 punti percentuali.
Con l’introduzione degli artt. 23-bis e 25-bis sono state ripristinate alcune disposizioni in materia di lavoro agile vigenti durante il periodo emergenziale. Infatti, la Legge n. 142/2022 ha disposto la proroga del diritto al lavoro agile, ove possibile, per:
- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che non via sia altro genitore non lavoratore, sospeso o che sia fruitore di strumenti di sostegno al reddito,
- i lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, che sulla base di una considerazione medica, siano maggiormente esposti al rischio di contagio Covid19.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti è stata procrastinata, fino al 31 dicembre 2022, la disciplina del lavoro agile emergenziale (che era venuta a scadenza il 31 agosto u.s.). Dunque:
- non sussiste la necessità dell’accordo individuale;
- può essere utilizzata la comunicazione a mezzo Excel;
- per l’informativa sulla sicurezza, può essere utilizzato il format INAIL.