L'INPS aggiorna la dichiarazione “de minimis”: nuovi massimali e triennio di riferimento per gli incentivi

L’intervento recepisce le novità introdotte dai regolamenti europei.

 
INPS soldi

Con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, necessaria per accedere agli incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’intervento recepisce le novità introdotte dai seguenti regolamenti europei:

  • Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione del regime generale;
  • Regolamento (UE) n. 1408/2013, per il settore agricolo;
  • Regolamento (UE) n. 717/2014, per il settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • Regolamento (UE) 2023/2832, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).
Le principali novità introdotte

1. Nuovi massimali concedibili
Dal 1° gennaio 2024 cambiano i limiti massimi di aiuto concedibili per ciascun regime:

  • 300.000 euro per il regime generale (Reg. UE 2023/2831);
  • 750.000 euro per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) (Reg. UE 2023/2832);
  • 50.000 euro per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013), per gli aiuti concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024;
  • 40.000 euro per il settore pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014), per gli aiuti concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023.

È stato inoltre abrogato il precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada: tale attività rientra ora nel massimale generale di 300.000 euro previsto dal Regolamento UE 2023/2831.

2. Triennio di riferimento
Il calcolo degli aiuti “de minimis” avviene su base triennale mobile e riguarda l’impresa unica, come definita dalle norme europee.
Ciò significa che, ai fini della verifica dei limiti, occorre considerare tutti gli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa e dalle eventuali imprese collegate negli ultimi tre esercizi finanziari.

3. Aggiornamento della modulistica INPS
L’INPS ha aggiornato la procedura telematica disponibile sul Portale delle Agevolazioni.
È già disponibile il nuovo modello “de minimis”, scaricabile nella sezione “Moduli” del portale INPS, da utilizzare obbligatoriamente per tutte le richieste di agevolazione.

Incentivi soggetti al regime “de minimis”

Il regime “de minimis” si applica a diversi incentivi contributivi legati alle assunzioni di specifiche categorie di lavoratori. Tra i principali:

  • Assunzione di percettori NASpI;
  • Assunzione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI);
  • Assunzione di beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Per accedere a questi incentivi, le imprese devono:

  • Verificare il rispetto dei massimali UE (ad esempio 300.000 euro nel triennio per il regime generale);
  • Presentare la dichiarazione “de minimis” tramite il modello aggiornato disponibile sul portale INPS;
  • Monitorare costantemente il triennio mobile, per evitare il superamento dei limiti previsti.
Conseguenze in caso di errori o superamento dei limiti

Il rispetto delle regole del regime “de minimis” è condizione essenziale per accedere agli incentivi.
Errori nella dichiarazione o nel calcolo dei massimali possono determinare:

  • la revoca dell’agevolazione;
  • il recupero delle somme indebitamente fruite;
  • sanzioni in caso di controlli ispettivi.
Una gestione attenta per evitare rischi

Le nuove disposizioni europee e le istruzioni INPS richiedono maggiore attenzione nella gestione degli incentivi soggetti al regime “de minimis”.
Mantenere un monitoraggio puntuale dei massimali e utilizzare sempre la modulistica aggiornata rappresentano le condizioni necessarie per continuare a beneficiare delle agevolazioni in modo corretto e sicuro.


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