L'INPS aggiorna la dichiarazione “de minimis”: nuovi massimali e triennio di riferimento per gli incentivi

Con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, necessaria per accedere agli incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’intervento recepisce le novità introdotte dai seguenti regolamenti europei:
- Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione del regime generale;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, per il settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014, per il settore della pesca e dell’acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2832, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).
1. Nuovi massimali concedibili
Dal 1° gennaio 2024 cambiano i limiti massimi di aiuto concedibili per ciascun regime:
- 300.000 euro per il regime generale (Reg. UE 2023/2831);
- 750.000 euro per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) (Reg. UE 2023/2832);
- 50.000 euro per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013), per gli aiuti concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024;
- 40.000 euro per il settore pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014), per gli aiuti concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023.
È stato inoltre abrogato il precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada: tale attività rientra ora nel massimale generale di 300.000 euro previsto dal Regolamento UE 2023/2831.
2. Triennio di riferimento
Il calcolo degli aiuti “de minimis” avviene su base triennale mobile e riguarda l’impresa unica, come definita dalle norme europee.
Ciò significa che, ai fini della verifica dei limiti, occorre considerare tutti gli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa e dalle eventuali imprese collegate negli ultimi tre esercizi finanziari.
3. Aggiornamento della modulistica INPS
L’INPS ha aggiornato la procedura telematica disponibile sul Portale delle Agevolazioni.
È già disponibile il nuovo modello “de minimis”, scaricabile nella sezione “Moduli” del portale INPS, da utilizzare obbligatoriamente per tutte le richieste di agevolazione.
Il regime “de minimis” si applica a diversi incentivi contributivi legati alle assunzioni di specifiche categorie di lavoratori. Tra i principali:
- Assunzione di percettori NASpI;
- Assunzione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI);
- Assunzione di beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Per accedere a questi incentivi, le imprese devono:
- Verificare il rispetto dei massimali UE (ad esempio 300.000 euro nel triennio per il regime generale);
- Presentare la dichiarazione “de minimis” tramite il modello aggiornato disponibile sul portale INPS;
- Monitorare costantemente il triennio mobile, per evitare il superamento dei limiti previsti.
Il rispetto delle regole del regime “de minimis” è condizione essenziale per accedere agli incentivi.
Errori nella dichiarazione o nel calcolo dei massimali possono determinare:
- la revoca dell’agevolazione;
- il recupero delle somme indebitamente fruite;
- sanzioni in caso di controlli ispettivi.
Le nuove disposizioni europee e le istruzioni INPS richiedono maggiore attenzione nella gestione degli incentivi soggetti al regime “de minimis”.
Mantenere un monitoraggio puntuale dei massimali e utilizzare sempre la modulistica aggiornata rappresentano le condizioni necessarie per continuare a beneficiare delle agevolazioni in modo corretto e sicuro.