Omaggi dell'azienda o del professionista: guida al trattamento fiscale
Di seguito un breve riepilogo del trattamento fiscale degli omaggi natalizi donati dall’azienda o dal professionista.
a) il prodotto omaggiato è comprato, ossia non viene prodotto internamente dall’azienda ma viene acquistato. In tal caso a sua volta occorre distinguere se viene omaggiato a:
- clienti/fornitori: se il costo unitario è superiore a 50 euro l’azienda lo deduce ma con il limite delle spese di rappresentanza e l’Iva è indetraibile, mentre se inferiore, il costo è deducibile senza limiti e l’Iva è detraibile. È opportuno documentare la cessione gratuita con DDT o documento simile che provi l’inerenza del costo;
- dipendenti: non può considerarsi una spesa di rappresentanza ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile.
b) l’omaggio è prodotto internamente dall’azienda e donato a:
- clienti/fornitori: se il costo unitario è superiore a 50 euro, l’azienda lo deduce ma con il limite delle spese di rappresentanza e l’Iva è indetraibile, mentre se inferiore il costo è deducibile senza limiti e l’Iva è detraibile.Tuttavia, in tale caso, ossia del bene inferiore a 50 euro, la cessione è imponibile ai fini Iva a meno che il datore scelga di non detrarre l'Iva acquisti per non assoggettare a Iva la cessione;
- dipendenti: non può considerarsi una spesa di rappresentanza ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile.
- clienti/fornitori: si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell'1% dei compensi. L’Iva è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia;
- dipendenti: non può considerarsi una spesa di rappresentanza ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile.
nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfettario del reddito, mentre se è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie (nel limite del 1% dei compensi) (Circ. n. 34/E/2009, par. 9).
Si ricorda che nel conteggio dei 50 euro occorre sommare tutti i prodotti facenti parte il cestino; ad esempio, per rimanere sotto la soglia dei 50 euro e fruire della piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva ogni singolo cesto deve essere formato da un bottiglia da 30 euro, un panettone da 10 e un formaggio da 10 euro.