Rinnovo CCNL Edilizia - Aziende Artigiane

È previsto un aumento retributivo mensile a regime.

 

L’accordo per il rinnovo contrattuale del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, scaduto il 31 dicembre 2020 è stato stipulato il 4 maggio scorso.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.

Incremento salariale dei minimi contrattuali

È previsto un aumento retributivo mensile a regime.

L’erogazione di tale incremento è prevista in due tranches:

  • la prima a partire dal 1° maggio 2022;
  • la seconda a partire dal 1° luglio 2023.
Elemento variabile della retribuzione (EVR)

L'accordo dispone la possibilità, da parte delle Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, di concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione, che è fissato dalle Parti sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore.

L'EVR va concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato a seconda dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato.

Si conviene, altresì, che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, dal momento che si tratta di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione risulti legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili

Viene precisato, infine, che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il TFR.

Orario di lavoro

Si ribadisce che l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, comunque, di 10 ore giornaliere.

Alle imprese cui si applica la riduzione contributiva dell’11,50% di cui alla Legge n. 341/1995, che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 anni precedenti è consentita l'attivazione di un regime di orario rispondente alle esigenze temporanee nell'ipotesi di:

  • lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali;
  • rimodulazioni organizzative per favorire l'attività psico-fisica dei lavoratori e/o garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (ad esempio lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.).

Nei suddetti casi va inviata una preventiva comunicazione (con indicazione delle ragioni della temporanea variazione dell'orario di lavoro, dell'inizio e della fine presunta, del cantiere e del numero di maestranze impiegate) alle tre Organizzazioni sindacali territoriali Feneal, Filca e Fillea e, se presenti, alle Rsu/Rsa.

Dalla data di ricezione della comunicazione le OO.SS. entro 7 giorni possono richiedere un confronto con l'impresa per definire con accordo l'organizzazione del lavoro.

Tale rimodulazione dell'orario non è ammessa nei periodi di attivazione ammortizzatori sociali e nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi meteorologici.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il nuovo accordo ridefinisce la durata del preavviso in caso di interruzione del rapporto di lavoro, una volta superato il periodo di prova, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni rassegnate dal dipendente.

Contratto a tempo determinato

I contratti stipulati fino al 30 settembre 2022 potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, se stipulati dalle imprese edili in possesso dei requisiti per l’accesso alla riduzione contributiva dell’11,50% ex art. 29 della Legge n. 341/1995, anche per le seguenti condizioni:

  • avvio di un nuovo cantiere;
  • proroga dei termini di un appalto;
  • avvio di specifiche attività edili o fase lavorativa non precedentemente programmata;
  • assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;
  • assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
  • assunzione di cassaintegrati.
Protocollo formazione e sicurezza

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL è prevista la definizione da parte di Formedil di concerto con le parti sociali, di un Catalogo Formativo Nazionale (CFN) rivolto ai fabbisogni formativi dalle imprese a cui tutte le scuole Edili/Enti territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa in tempi celeri e in piena sinergia con gli enti unificati di settore presenti nella stessa Regione.

Viene stabilita, a partire dal 1° ottobre 2022, un’aliquota pari allo 0,20% destinata al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa.

Le Parti si riservano di definire il Regolamento del Fondo entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.

Il CCNL prevede dei passaggi di qualifica (da operaio comune a qualificato o a specializzato) in caso di frequenza ai corsi di formazione professionale con esito favorevole.

Dal 1° ottobre 2022 il contributo all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%.

Entro il 3 maggio 2023 la contrattazione territoriale dovrà individuare le modalità di attribuzione dei contributi versati dalle imprese, in modo equo tra le due funzioni dell’ente (formazione e sicurezza). Eventuali riserve generate dall'aumento del contributo saranno utilizzate per incrementare la formazione e le premialità.

Particolare rilievo viene dato ad una specifica figura, identificata nel "Mastro Formatore Artigiano" (MFA) e coincidente con il titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa. L’accesso a tale qualifica è volontario ed è ammesso solo in presenza di specifici requisiti.

Il Mastro Formatore Artigiano ha la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti e obbligatori verso i propri lavoratori. La formazione erogata dal MFA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti. Con cadenza triennale, il MFA dovrà seguire un corso di 4 ore per l'aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui frequenza sarà requisito indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione in aggiunta ai corsi già previsti per legge

Viene previsto che la formazione obbligatoria e gratuita pari a 16 ore, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sia rivolta anche gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. Inoltre, viene stabilito che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, va effettuato ogni tre anni.

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