Malattia, ferie e rientro anticipato: cosa sapere per gestire correttamente le assenze

Nel periodo estivo, è frequente che si verifichino sovrapposizioni tra ferie e malattia. È importante conoscere le regole che disciplinano questi casi per evitare errori nella gestione delle assenze e nel trattamento economico.
Prima dell’inizio delle ferie
Se la malattia insorge prima del periodo feriale, il lavoratore è considerato in malattia. Le ferie, anche in caso di chiusura aziendale per ferie collettive, inizieranno solo al termine della malattia, salvo diverso accordo con il datore di lavoro.
Durante le ferie
La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. Tuttavia, questo principio non è assoluto: la sospensione è valida solo se la malattia è incompatibile con la funzione di riposo e recupero delle ferie. In tal caso, l’assenza si converte da ferie a malattia dalla data in cui il datore ne viene a conoscenza, salvo prova contraria da parte dell’azienda. Tuttavia, dimostrare questa incompatibilità è complesso e può esporre l’azienda e il lavoratore a contenziosi. Infatti il datore di lavoro può contestare la sospensione solo se ha prove concrete che la malattia non ha compromesso il godimento delle ferie. In caso di disaccordo, sarà il giudice del merito a valutare se la patologia ha arrecato un “sostanziale e apprezzabile pregiudizio” al beneficio delle ferie.
Se un lavoratore guarisce prima della fine della prognosi indicata nel certificato di malattia, non può riprendere l’attività lavorativa senza una rettifica del certificato medico. Questo documento deve essere richiesto al medico che ha emesso il certificato originario e deve essere trasmesso telematicamente all’INPS e al datore di lavoro.
Perché è obbligatoria la rettifica?
- Tutela della salute: il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/2008, non può consentire il rientro senza certificazione aggiornata, per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
- Aspetti previdenziali: la rettifica è necessaria per interrompere correttamente l’erogazione dell’indennità di malattia da parte dell’INPS. La mancata comunicazione può comportare sanzioni.