Nuove settimane di Assegno ordinario, Cassa in Deroga e CIGO per i tessili con causale Covid
Il Decreto Fiscale (D.l n. 146/2021) ha previsto il rifinanziamento di ulteriori settimane di ricorso ad ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” per le aziende alle quali sia stato già interamente autorizzato il periodo massimo di trattamento previsto dai precedenti interventi normativi. Le aziende che possono fare ricorso alle nuove settimane sono quelle che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario e della CIGD nonché della CIGO per le aziende del settore tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria.
Il Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) aveva introdotto la concessione di 28 settimane di trattamenti integrativi, da fruire entro il 31 dicembre 2021, in favore delle aziende in difficoltà per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19. In particolare, la richiesta di fruizione dell’ammortizzatore sociale era rivolta ai datori di lavoro di cui all’art. 8 del sopracitato decreto - ovvero alle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa in deroga o dell’assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà) - e in favore del personale dipendente in forza alla data del 23 marzo 2021.
Per le imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e della pelletteria, il Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) aveva, invece, introdotto la possibilità di richiedere ulteriori periodi di CIGO con causale Covid-19, per una durata massima di 17 settimane, nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre e, esclusivamente, in favore dei lavoratori in forza al 30 giugno 2021.
Il Decreto Fiscale, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, permette ai datori di lavoro di cui all’art. 8 del Decreto Legge n. 41/2021, come sopra anticipato, di presentare domanda di assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà) e CIGD, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Queste ulteriori 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal Decreto Sostegni.
Per i datori di lavoro del settore tessile, abbigliamento e pelletteria, individuati nella classificazione ATECO con i codici 13, 14 e 15 che hanno richiesto ed utilizzato le settimane previste dal Decreto Sostegni Bis, si configura la possibilità di richiedere, a decorrere dal 1° ottobre, per un massimo di 9 settimane, la cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19.
Va evidenziato che, a differenza di quanto previsto per le domande di Assegno ordinario e CIGD, ai fini della richiesta di CIGO, non è necessario che siano state interamente autorizzate le 17 settimane previste dal D.L. Sostegni Bis. A decorrere dunque dal 1° ottobre, i datori di lavoro interessati, possono richiedere le 9 settimane indipendentemente dall’esaurimento o meno delle precedenti settimane concesse.
Per le suddette aziende che richiedono di fruire delle nuove settimane dei trattamenti di integrazione con causale “emergenza Covid-19” (assegno ordinario, CIGD e CIGO per le aziende dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria):
- la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021;
- non è previsto alcun contributo addizionale;
- resta il divieto di avviare la procedura di licenziamento collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salve le eccezioni già in essere, per tutta la durata di fruizione del trattamento di integrazione salariale.