Bonus Natale 2024: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 143/2024, di conversione del Decreto Legge n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, che ha introdotto – limitatamente al periodo d’imposta 2024 – un’indennità una tantum (c.d. Bonus Natale), pari a 100,00 euro netti, da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro.
Il Bonus Natale andrà erogato, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori dipendenti che si troveranno in particolari condizioni economiche e familiari.
Con la circolare n. 19/2024, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le prime istruzioni operative sulla disciplina del Bonus Natale, come di seguito descritte.
Il Bonus Natale spetterà, su domanda, a tutti i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi e soggettivi:
- avere un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
- avere l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al periodo d’imposta 2024. In quanto l’imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d’imposta;
- avere il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – e almeno un figlio a carico [1], anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”).
Per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.
Il riconoscimento del Bonus Natale sarà subordinato alla espressa richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro, dichiarando la sussistenza congiunta dei requisiti (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) reddituali e familiari di cui alle suddette lettere a), b) e c) e indicando per iscritto di avervi diritto nonché il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo cosiddetto monogenitoriale.
Laddove, nel corso dell’anno 2024, il lavoratore avesse avuto 2 o più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, la richiesta andrà presentata al datore di lavoro che materialmente erogherà il bonus con la tredicesima mensilità allegando, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore avesse più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore.
Qualora il lavoratore, pur avendo diritto, non abbia ricevuto il bonus (ad esempio: i lavoratori domestici o i lavoratori che, non essendo certi di possedere i requisiti richiesti dalla norma, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro), potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. In sede di dichiarazione dei redditi, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del Bonus Natale).
A seguito della richiesta del lavoratore, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà l’indennità una tantum spettante unitamente alla tredicesima mensilità.
Il credito scaturito dalle somme erogate al lavoratore sarà recuperato sotto forma di crediti da utilizzare in compensazione nel Modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del Bonus Natale con il codice tributo che verrà istituito dalla Agenzia delle Entrate.
Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, dovrà sempre verificare la spettanza della stessa e qualora non spettante, provvederà al recupero del relativo importo già erogato.
Il datore di lavoro, che erogherà il bonus con la tredicesima mensilità, sarà tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione del lavoratore, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Infine, si precisa che il Bonus Natale non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (sarà, dunque, un importo netto).