Compensazione dei crediti commerciali con debiti iscritti a ruolo

Ampliato l’ambito applicativo della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo: lo ha stabilito l’art. 20-ter, c. 1, lett. a) del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), inserito in sede di conversione nella L. 15.07.2022, n. 91.
Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Per accedere alla compensazione il titolare del credito deve acquisire dalle amministrazioni pubbliche la certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e, successivamente, presentarla all’Agente della Riscossione per il pagamento, totale o parziale, delle somme.