Corte di Cassazione: appalto di servizi e responsabilità solidale del committente
Con l’ordinanza n. 37985 del 2 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito di un appalto di opere o servizi, il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell’appalto, per far valere in via giudiziale la responsabilità solidale del committente in merito a quanto non corrisposto dall’appaltatore, non si applica all’azione degli enti previdenziali.
La Corte d’Appello di Torino aveva respinto il ricorso dell’Inps, confermando la decisione di primo grado del Tribunale, che aveva stabilito la decadenza dell’Istituto da ogni azione nei confronti del committente, responsabile in solido con l’appaltatore, trascorsi due anni dalla cessazione dell’appalto.
In sintesi, i giudici di merito avevano ritenuto che il termine decadenziale, previsto dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 entro cui far valere in giudizio l’obbligazione solidale del committente, operi, oltre che nei confronti dei lavoratori, anche verso gli enti previdenziali.
Infatti, in forza del principio sopra richiamato, l’azione con cui il lavoratore può far valere l’obbligazione solidale tra committente e appaltatore per gli emolumenti retributivi, il trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi INAIL, dovuti in forza del contratto di appalto e non corrisposti, ha un termine di decadenza di due anni dalla cessazione del contratto di appalto.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, l’Inps proponeva ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Istituto, ribaltando la decisione della Corte di Appello, in quanto “il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi” e, pertanto, l’obbligazione contributiva - derivante dalla legge e che fa capo all’Inps - si considera autonomamente rispetto a quella retributiva.
In conformità all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019), la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”.
Ciò in quanto l’operatività della norma riguarda solo i lavoratori e non contiene alcun riferimento agli enti previdenziali, che altrimenti si vedrebbero esautorati da un potere da cui non possono decadere.