Credito d’imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici

Per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2020: a chi spetta il bonus

 
pagamento elettronico

Il D.L. n. 124/2019, cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2020.

In particolare, il bonus spetta:.

  • agli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori ad Euro 400.000 e che per l’esercizio dell’attività “si avvalgono di punti di interazione fisici / virtuali, tenuti al pagamento delle imposte in Italia”;
  • nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito, carte di debito, prepagate, altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si precisa quanto segue:

  • come chiarito dalla Banca d’Italia (Provvedimento 21.4.2020), assume rilevanza l’accettazione in Italia da parte del cosiddetto “soggetto convenzionatore” (il prestatore di servizi di pagamento che ha stipulato un contratto di convenzionamento per l’accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento od offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (quindi, ad esempio, rilevano i pagamenti con una carta emessa da un prestatore di servizi di pagamento USA, effettuati da un consumatore finale presso un esercente nazionale);
  • non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali / assegni;
  • per quanto riguarda le carte di pagamento, rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “carte consumer” (emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante “carte business” (emesse a favore di imprese, artigiani o professionisti, per le spese relative all’esercizio della propria attività);
  • rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo da indicare nella colonna a credito è 6916; inoltre, deve essere riportato il mese / anno di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”. Così, ad esempio, con riferimento all’utilizzo del credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive, fino alla conclusione dell’utilizzo;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis” (Regolamenti UE n. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014).

Documentazione

Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente (entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), in via telematica (ad esempio, mediante PEC o pubblicazione nell’online banking dell’esercente), le informazioni relative alle transazioni effettuate, con le modalità ed i criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020.

Fra l’altro, tali informazioni comprendono:

  • numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito riportante l’ammontare relativo a: commissioni totali, commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.

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