Termini di emissione per l'invio della fattura elettronica
L'emissione e l'invio di una fattura elettronica devono essere effettuati entro determinati termini per evitare sanzioni.
Secondo l'articolo 21 del D.p.r. n. 633/72, la fattura, che può essere cartacea o elettronica, viene considerata emessa al momento della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario o committente. Nel caso della fattura elettronica, l'emissione avviene quando viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò significa che la data di emissione corrisponde sostanzialmente alla data di trasmissione o invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
La fattura elettronica immediata deve essere emessa e trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, che può essere la vendita di un prodotto o la prestazione di un servizio. Questo termine è stato stabilito dal D.L. Crescita n. 34/2019.
- Ad esempio, se si vende un bene il 28 settembre 2023, la fattura elettronica può essere inviata al SdI nello stesso giorno dell'operazione o entro i successivi 12 giorni. La data dell'operazione sarà quindi il 28/09/2023, la data di emissione sarà il giorno dell'invio o entro il 10/10/2023, il numero e la data della fattura saranno correlati all'operazione del 28/09/2023, e il campo "Data" nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sarà il 28/09/2023.
Per quanto riguarda la fattura elettronica differita, emessa in base all'articolo 21, comma 4, lettera a) del D.p.r. n. 633/72, si applica ai casi in cui la consegna o spedizione di un bene è documentata da un documento di trasporto (DDT) o un documento equivalente secondo il D.p.r. n. 472/96. Inoltre, riguarda anche le prestazioni di servizi identificabili attraverso documentazione adeguata, effettuate nello stesso mese solare per lo stesso soggetto.
La fattura elettronica differita deve includere, tra le altre informazioni, il codice "tipo documento" TD24, presente nei nuovi codici per la fatturazione elettronica, e i dettagli del DDT o documento analogo contenente le operazioni effettuate.
La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
Per quanto riguarda la data da indicare nella fattura differita, c'è stato un dibattito tra gli operatori e sono state emesse circolari e interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha precisato che è possibile indicare come data del documento la data dell'ultima operazione.
- Ad esempio, se si hanno tre operazioni effettuate il 2, 10 e 28 settembre 2023, nella fattura differita si potrebbe indicare come data del documento il 28/09/2023. La data di emissione dovrebbe essere entro il 15/10/2023, il numero e la data della fattura saranno correlati all'operazione del 28/09/2023, e il campo "Data" nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sarà il 28/09/2023.
Tuttavia, questa impostazione ha creato dubbi e perplessità per due motivi: di solito nella fatturazione differita la data del documento corrisponde all'ultimo giorno del mese, e può creare problemi con la numerazione progressiva dei documenti.
Secondo chiarimenti forniti da Assosoftware, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, nella fattura differita è possibile indicare come data del documento la data di predisposizione e invio del file al SdI (cioè la data di emissione) o la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese, preferibilmente l'ultima operazione.
- Ad esempio, se si hanno due prodotti consegnati con DDT datati 20 e 28 settembre 2023, si può scegliere di impostare la data della fattura come il 30/09/2023, inviare la fattura al SdI nello stesso giorno, e registrare la fattura nei registri IVA entro il 15/10/2023. Oppure si può optare per indicare come data della fattura la data di uno dei DDT (ad esempio il 28/09/2023 o il 20/09/2023), inviare la fattura al SdI entro il 15/10/2023 e registrare la fattura nei registri IVA entro il 15/10/2023.
Tuttavia, la seconda modalità potrebbe creare problemi nella numerazione dei documenti, rendendo difficile mantenere una progressione coerente di data e numero della fattura.
Assosoftware precisa anche che, nel caso in cui si scelga di inserire nella fattura la data di predisposizione e invio del file al SdI, potrebbe essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata nella fattura e quella certificata dallo SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.
L'Amministrazione finanziaria ha anche precisato che l'indicazione della data dell'ultima operazione nella fattura differita è una facoltà e non un obbligo. In alternativa, il contribuente può indicare la data in cui emette il documento o l'ultimo giorno del mese, rappresentativo del momento di esigibilità dell'imposta.