Registratori telematici: adeguamento alla "lotteria istantanea" entro il 2 ottobre

Approvate le modalità di attuazione del credito d’imposta per il 100% della spesa

 

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per adeguare i Registratori Telematici alla cosiddetta “Lotteria istantanea” che, aggiungendosi a quella “differita” (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica “consumatore” di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita.

In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare il codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento. Tale percorso di adeguamento dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre 2023.

A tal fine, per il solo adeguamento dei Registratori telematici, è stato previsto un contributo, che verrà concesso sotto forma di credito d’imposta per il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo (carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018). Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e in quella degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo (provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023).

Il medesimo provvedimento ha approvato anche la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT.

Rispetto alla precedente versione, si evidenzia il paragrafo 2.7 delle specifiche, nel quale viene inserita una nuova funzionalità dei Registratori Telematici nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.”.
Il provvedimento (paragrafo 1.2) precisa che tale nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023 e che per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023”
.

Di conseguenza, si ritiene che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Tuttavia, si segnala l’opportunità che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura.

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