Decimo pacchetto di sanzioni UE: nuove rilevanti restrizioni verso la Russia

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sono state aggiunte 87 persone (di cui 4 di nazionalità iraniana) e 34 entità (tra cui una società emiratina) responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra cui banche russe. Verso tali soggetti è disposto il congelamento e il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.
Con riferimento, infine, al Regolamento (UE) 833/2014, lo stesso è stato modificato dal Regolamento (UE) 2023/427. Nello specifico, sono stati aggiunti 96 soggetti, tra cui diverse entità iraniane, nell’elenco dell’allegato IV che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Allo stesso tempo, sono state aggiunte due entità all’elenco delle emittenti di cui all’allegato XV del Regolamento (UE) 833/2014 nei confronti delle quali vigono restrizioni alla radiodiffusione.
In merito al congelamento di fondi e/o risorse economiche, il Regolamento (UE) 2023/426 ha introdotto una nuova deroga all’art. 2 del Reg. 269/2014 per talune banche per consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference.
Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/427 incidono sulla movimentazione di beni da e verso la Russia e la prestazione di servizi.
Sono stati aggiunti al divieto di esportazione nuove categorie di beni per un valore previsto di oltre 11 miliardi di euro, con la finalità di privare l’economia russa di beni tecnologici e industriali fondamentali. Nello specifico, in relazione ai prodotti ‘quasi duali’ di cui all’allegato VII del Reg. 833/2014, ai prodotti del settore aerospaziale di cui all’allegato XI ai prodotti ad uso industriale di cui all’allegato XXIII del Reg. 833/2014, sono stati aggiunte, inter alia, le seguenti tipologie di beni:
- Quadri elettrici, pannelli di controllo ecc. per una tensione inferiore o uguale a 1000 V
- Turboreattori, turbopropulsori e loro parti
- Prodotti laminati piatti di ferro o acciaio
- Serbatoi di capacità inferiore o uguale a 300 litri
- Recipienti per gas
- Turbine a vapore
- Motori a pistone diesel e semi diesel e loro parti
- Pompe di diverse tipologie
- Scambiatori di calore
- Apparecchi per filtrare liquidi, gas e altri filtri
- Ponti e travi scorrevoli, gru, carrelli-stivatori, apparecchi elevatori
- Robot industriali,
- Alcune tipologie di machine utensili, torni, macchine per la lavorazione dei metalli
- Valvole di ritegno, cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici
- Alberi di trasmissione
- Diverse tipologie di macchinari industriali
- Diverse tipologie di motori elettrici della voce 8501
- Generatori a corrente alternata e gruppi elettrogeni
- Alcune Pile/batterie e accumulatori
- Forni industriali
- Telecamere e fotocamere
- Condensatori elettrici
- Interruttori automatici
- Lampade e alcuni apparecchi di illuminazione
- Autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per il trasporto di più di 10 persone
- Rimorchi e loro parti
- Binocoli, bussole, telemetri
- Analizzatori di gas e spettrometri di massa
- Strumenti di misurazione del capitolo 90
- Impianti industriali esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici
Segnaliamo che con riferimento alle nuove categorie di beni aggiunte all’allegato XI e XXIII (ad eccezione di alcuni beni) è stata introdotta una grandfathering, che consente fino al 27 marzo 2023, l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Allo stesso tempo, sono state aggiunte ai divieti all’importazione i seguenti beni:
- Vasellina, paraffina ecc. (2712)
- Coke di petrolio, bitume di petrolio, ecc. (2713)
- Bitumi e asfalti naturali (2714), mastici bituminosi (2715)
- Carbonio (2803)
- Gomma sintetica (4002).
Anche relativamente a tali beni è stata prevista una clausola di salvaguardia temporale per cui i divieti all’importazione non si applicano all’esecuzione fino al 27 maggio 2023 di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ad eccezione di alcuni beni per la cui importazione sono invece previsti contingenti tariffari.