Decreto Milleproroghe: le principali novità in materia di lavoro
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Il Decreto Milleproroghe, decreto n. 183/2020 del 31 dicembre 2020, dispone il proseguimento di alcuni importanti provvedimenti per imprese e lavoratori, in particolare collegati allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Riassumiamo di seguito i principali.
(art. 11, comma 9)
Come noto, la prescrizione dei contributi previdenziali è disciplinata dall’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 che, dal 1° gennaio 1996, ha unificato in cinque anni i termini di prescrizione di tutti i contributi previdenziali. Il Decreto “Milleproroghe” dispone la sospensione, dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2021, della prescrizione quinquennale.
I termini di prescrizione riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021), l’inizio è differito al 1° luglio 2021.
In relazione al contributo pensionistico, la riduzione del termine da decennale a quinquennale non si applica, anche dopo il 1° gennaio 1996, nell’ipotesi in cui sia il lavoratore (o i suoi superstiti) a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro. In tal caso, la prescrizione resta decennale.
(art. 19)
Il Decreto proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto.
Di particolare interesse per i datori di lavoro risulta la proroga delle disposizioni, di cui
- all’articolo 16, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- all’articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale: tale articolo impone ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei cosiddetti lavoratori “fragili”;
- all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che disciplinano, rispettivamente, la procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di smart working nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017.