Il Decreto Milleproroghe è legge: le principali novità fiscali
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 8, Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022) il testo della Legge n. 15/22 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il cosiddetto Decreto Milleproroghe.
Di seguito analizziamo le principali novità di rilevanza fiscale.
- Dilazione dei ruoli - Debitori decaduti all’8.3.2020 - Proroga della riammissione
- Regolarizzazione dei versamenti Irap - Proroga al 30.6.2022
- Estensione al bilancio 2021 della sospensione degli ammortamenti
- Sterilizzazione delle perdite 2021
- Variazione dei limiti all’utilizzo del contante
- Proroga dei termini di tenuta a distanza delle assemblee
- Enti del terzo settore
L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.
Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.
Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte le rate scadute.
I debitori decaduti da una dilazione all’8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate scadute presentando domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica, per questi debitori, con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, non di cinque come nelle situazioni ordinarie.
Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.
Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.
La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
Regolarizzazione dei versamenti Irap - Proroga al 30.6.2022
L’art. 20-bis del DL 228/2021 convertito ha ulteriormente prorogato al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita quattro volte:
- una prima al 30.4.2021
- una seconda al 30.9.2021
- una terza al 30.11.2021
- una quarta al 31.1.2022
L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 24 co. 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dall’obbligo di versamento delle suddette somme spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
L’ulteriore proroga di tale scadenza pare riconducibile all’esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari. Infatti, la Comunicazione della Commissione europea 24.11.2021 n. 8442 ha nuovamente modificato il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, aumentando i massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso.
Peraltro, la pubblicazione in G.U. e la conseguente entrata in vigore (il 21.1.2022) del DM 11.12.2021, che ha definito le modalità di applicazione dei limiti delle suddette sezioni 3.1 e 3.12, hanno consentito di dissipare i primi dubbi sul relativo computo.
Tra l’altro, è stato stabilito che gli aiuti richiamati dall’art. 1 del citato DM, ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021 (tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 24 del DL 34/2020) sono fruiti nel rispetto dei seguenti massimali previsti dalla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo”:
- 800.000,00 euro per impresa unica, per la generalità dei settori;
- 120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Estensione al bilancio 2021 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia e segue a quella prevista dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento e, quindi, sembrava preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Il DL 228/2021 convertito non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.
La sospensione dell’ammortamento sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.
Sterilizzazione delle perdite 2021
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
In particolare, l’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito ha sostituito, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.
Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito. Più precisamente, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 - dopo che ciò è stato consentito per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:
- in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);
- in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);
- l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).
Variazione dei limiti all’utilizzo del contante
Per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.
Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).
Il ripristino del precedente limite all’utilizzo del contante (operato in sede di conversione in legge del DL 228/2021) è, al momento, privo di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali, in quanto l’art. 63 co. 1-ter del DLgs. 231/2007 non è stato modificato. Per le violazioni commesse dall’1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.
Proroga dei termini di tenuta a distanza delle assemblee
Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per consigli di amministrazione, comitati esecutivi e collegi sindacali.
Detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione per interventi “edilizi”
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono (ecobonus, ristrutturazione, etc.).
Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:
- dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
- dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021 - Proroga del termine “lungo” al 31.12.2022
Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020.
In particolare, la proroga riguarda:
- i beni materiali e immateriali “ordinari”;
- i beni materiali “4.0”.
Proroga della sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”
Modificando l’art. 24 del DL 23/2020, con l’art. 3 co. 5-septies del DL 228/2021 convertito viene prorogata al 31.3.2022 la sospensione dei termini in materia di agevolazioni “prima casa”.
Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022 ed i termini ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall’1.4.2022.
Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione “prima casa” (di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) e di credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” (di cui all’art. 7 della L. 448/98).
La sospensione riguarda, in particolare:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, nel caso in cui, al momento del rogito, l’acquirente non vi abbia la residenza né vi eserciti la propria attività;
- il termine di 1 anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;
il termine di 1 anno che deve intercorrere tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).
Enti del terzo settore
L’art. 9 co. da 1 a 1-quater del DL 228/2021 convertito introduce alcune modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore. In particolare:
- è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore (ossia al 3.8.2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza devoluzione del patrimonio;
- è estesa alle fabbricerie la disciplina contemplata per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dal Codice del Terzo settore e dalla riforma dell’impresa sociale.